Civile

Liquidazione e recupero: per il confronto conta la data della domanda

Il decreto correttivo chiarisce che il riferimento non è il momento dell’omologa

La convenienza dello strumento di regolazione della crisi, rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale, va riferita alla data del deposito del ricorso, non a quella dell’omologa. Lo chiarisce lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, che scioglie alcuni dubbi interpretativi.

Il “valore di liquidazione” è un concetto centrale nel sistema del Codice:

  • va indicato nel piano di concordato;
  • con la regola di priorità relativa è possibile distribuire ai creditori le risorse che eccedono il valore di liquidazione in deroga alle cause di prelazione al fine di non penalizzare i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • in caso di opposizione di un creditore, l’omologa forzosa impone il confronto con «l’alternativa liquidatoria». Se il piano è liquidatorio, la soluzione deve essere conveniente rispetto all’alternativa; nei piani in continuità (anche indiretta) basta l’indifferenza o “non deteriorità”.

In questi anni sono emersi alcuni punti controversi:

  • se il “valore di liquidazione” comprendesse anche le azioni (revocatorie, risarcitorie e recuperatorie) derivanti dalla liquidazione giudiziale;
  • se tale valore andasse riferito alla ipotesi di liquidazione disgregativa, o anche alla ipotesi che il curatore cedesse l’azienda in esercizio, comprensiva dell’avviamento;
  • se la comparazione andasse fatta, in modo “statico” e controfattuale, alla data del ricorso, o se invece dovesse farsi riferimento in modo “dinamico” ed effettivo alla evoluzione dei valori sino al momento dell’omologa (si pensi all’azienda venduta con asta per offerte concorrenti prima dell’omologa: si guarda al prezzo effettivo di aggiudicazione o alla stima del valore al momento del ricorso?);
  • se le eccedenze distribuibili secondo la priorità relativa fossero solo le risorse esterne o anche il surplus generato dalla continuità.

Le modifiche introdotte...