Civile

Liquidazione di omessi versamenti senza sanzione ridotta di un terzo

L’ordinanza 14102 della Cassazione: se le somme sono state già dichiarate, il contribuente è consapevole dell'illecito

di Laura Ambrosi

È legittima la cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario se si limita a richiedere somme già dichiarate dal contribuente. Se si tratta, infatti, di una mera liquidazione di omessi o tardivi versamenti, non spetta la riduzione ad un terzo delle sanzioni e l'Ufficio può procedere direttamente con l'iscrizione a ruolo. A precisarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza 14102/2021 depositata il 24 maggio.

Una società impugnava dinanzi al giudice tributario delle cartelle di pagamento per omessi versamenti Iva, Irap e altri tributi. I provvedimenti scaturivano dal controllo automatizzato (articoli 36 bis Dpr 600/73 e 54 bis Dpr 633/72), senza però la notifica all'interessato anche del preventivo invio della comunicazione bonaria.

Tra i diversi motivi di ricorso, veniva eccepita la carente motivazione e comunque l'illegittimità della diretta iscrizione a ruolo, atteso che era stata preclusa la possibilità di beneficiare delle sanzioni ridotte ad un terzo.

Il giudice di prime cure respingeva il gravame, ma la sentenza veniva integralmente riformata in appello.

L'Ufficio ricorreva così in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un'errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che nel caso in cui la cartella di pagamento sia il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, va adeguatamente motivato. Tuttavia, se la cartella è conseguenza della liquidazione della dichiarazione tale obbligo di motivazione è assolto mediante il mero richiamo ai dati modificati. Il contribuente, infatti, è già a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni con la conseguenza che non è necessaria alcuna ulteriore indicazione.

In riferimento poi alla necessità dell'invio preventivo dell'avviso bonario, la Suprema Corte ha affermato che è necessario solo se dai controlli emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.

La Cassazione ha così ricordato che l'obbligo di informare il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo è previsto solo «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione».

Il legislatore se avesse voluto imporre il confronto preventivo in ogni caso, non avrebbe espressamente previsto tale inciso.

Ne consegue così che se non intervengono modifiche rispetto alla dichiarazione, l'Ufficio può iscrivere direttamente a ruolo senza alcuna preventiva comunicazione.

A ciò consegue anche che se si tratta di una mera liquidazione di imposte già indicate dal contribuente, ossia l'ipotesi di omessi o tardivi versamenti, non spetta il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un terzo.

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