Civile

Liquidazione delle spese di lite, valenza della nota spesa del difensore

In caso di condanna alle spese senza presentazione di apposita nota il giudice sarà libero di liquidare gli importi ritenuti adeguati, con obbligo di motivazione nelle sole ipotesi di scostamento "apprezzabile" rispetto ai parametri medi, mentre nel caso di richiesta analitica il giudice dovrà sempre motivare adeguatamente gli scostamenti che riducono gli importi, non potendo comunque liquidare somme superiori rispetto a quelle oggetto della domanda

di Fabiola Del Torchio*

Con la recente ordinanza n.30087/2021 depositata il 26 ottobre 2021 la Corte di Cassazione conferma l'orientamento per cui la nota spese prodotta dal difensore - seppur non indispensabile - delimita l'importo della domanda della parte, di cui il giudice non può non tener conto al momento della liquidazione delle spese di lite.

In base alla lettera dell'articolo 15 c.2 quinquies del D.Lgs 546/92, i compensi dei difensori sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali; secondo un'interpretazione meno recente la Cassazione riteneva obbligatorio il deposito da parte del difensore di una nota spese analitica, poiché solo quest'ultima sarebbe stata idonea a consentire al giudice una compiuta verifica degli onorari richiesti (Cass. n.1038/2008), mentre attualmente, per orientamento ormai consolidato, la stessa Suprema Corte ritiene solo eventuale e dunque non obbligatoria la produzione di una nota spese specifica, essendo sufficiente una generica richiesta di liquidazione delle spese in riferimento alla categoria di appartenenza del difensore.

La nota spese dunque non costituisce il presupposto della domanda, ma una semplice descrizione delle prestazioni svolte, e pertanto - salva la richiesta di condanna alle spese inserita nel ricorso o negli atti di parte dei gradi successivi - la sua produzione non dovrà rispettare il termini per il deposito di documenti ex art. 32 D.Lgs 546/92, ma la stessa potrà essere consegnata direttamente alla commissione anche in sede di udienza di trattazione.

In caso di richiesta generica non accompagnata da analitica nota spese, il giudice liquiderà le stesse con la semplice indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso, senza alcun obbligo di motivazione, salvo il caso di scostamento significativo dai parametri medi ( Cass. n. 10343/2020, Cass. 20712/2020 e Cass. n. 30286/2017 ) che, come specificato dalla sentenza in commento, individuano la misura standard del valore della prestazione professionale, e costituiscono meri criteri di orientamento non vincolanti.

Così, nell'ipotesi di richiesta generica, e di liquidazione altrettanto generica effettuata dal giudice, spetterà eventualmente alla parte che contesti l'importo liquidato l'onere di indicare analiticamente le voci ed i diversi importi ritenuti spettanti anche sulla base dei parametri professionali ( Cass. n. 1076/2021 e Cass. n. 30716/2017 ) mentre, al contrario, nel caso di nota spese prodotta in giudizio, in caso di riconoscimento solo parziale delle somme richieste il giudice avrà l'onere di dare adeguata ed idonea motivazione della riduzione ( Cass. n. 1076/2021 , Cass. n. 6345/2020 e Cass. n. 27815/2018 ).

In applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, nel caso di presentazione della nota, la sentenza non potrà condannare ad un importo superiore rispetto a quello indicato nella nota stessa, pena il vizio di ultrapetizione ( Cass. n.6345/2020 e Cass. n.11522/2013 ), indipendentemente da qualsiasi motivazione.

In base all'articolo 15 già citato, oggetto della richiesta di liquidazione possono essere – oltre gli onorari – anche le spese generali gli esborsi sostenuti: in particolare, il rimborso forfetario per le spese generali si riferisce alle spese necessarie per la conduzione dell'attività del difensore non inerenti alla singola pratica (come ad esempio le spese per lo studio o per i dipendenti, la cancelleria, le utenze eccetera), mentre gli esborsi si riferiscono alle spese sostenute per lo specifico procedimento, come ad esempio i compensi versati ai consulenti di parte.

Le due voci sono evidentemente cumulabili; il rimborso delle spese generali - previsto, per gli avvocati, in misura pari al 15% dell'onorario – è liquidato indipendentemente dalla presentazione di documentazione, e di conseguenza andrà considerato dal giudice anche nel caso di assenza di nota spese, mentre per la liquidazione delle cosiddette "spese vive" sarà indispensabile l'analitica descrizione e la produzione dei documenti a prova dell'esborso da parte del professionista ( Cass. 15985/2020 ).

In conclusione, ed in estrema sintesi, secondo la Corte di Cassazione, in caso di richiesta di condanna alle spese senza presentazione di nota spese il giudice sarà libero di liquidare gli importi ritenuti adeguati, con obbligo di motivazione residuale nelle sole ipotesi di scostamento "apprezzabile" rispetto ai parametri medi, mentre nel caso di richiesta analitica il giudice dovrà sempre motivare adeguatamente (pena il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 360 comma 1 n.3 c.p.c. da far valere anche in sede di legittimità) gli scostamenti che riducono gli importi, non potendo comunque liquidare somme superiori rispetto a quelle oggetto della domanda.

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*Il contributo è tratto dalla Guida Operativa - Tributario
"Compensazione delle spese di lite"
curato per Plus Plus 24 Diritto dall'Avv. Fabiola Del Torchio

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