Giustizia

Liquidazioni commissari, stop a prassi diverse

La sentenza 15790/2023 della Cassazione: va applicato il Dl 30/2012. Necessario fare riferimento all'attivo inventariato

di Patrizia Maciocchi

Per i compensi del commissario giudiziale, cade la distinzione tra attivo realizzato e inventariato e si si applicano i criteri previsti dal Dm 30/2012, anche se la norma non prevedeva il concordato con riserva, introdotto in un secondo momento. La Cassazione (sentenza 15790) si affida a una serie di princicpi di diritto, per sciogliere il nodo dei compensi dei commissari giudiziali, nominati nell’ambito di un concordato con riserva, quando la procedura del concordato preventivo non è ancora aperta. Viste le incertezze applicative e le diverse prassi seguite nei tribunali la Suprema corte mette in chiaro alcuni punti. Il primo passo è la disapplicazione, per irragionevolezza e disparità di trattamento, dell’articolo 5 (commi 1 e 2) del Dm, per la parte in cui distingue attivo realizzato e inventariato « dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all’attivo inventariato».

Un’indicazione arriva anche per il caso relativo alla cessazione anticipata della procedura nella fase pre-concordataria. Se il commissario giudiziale non ha redatto l’inventario «i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura». E, in particolare «ai fini del passivo dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti».

I giudici di legittimità, sottolineano infine che in tutti i casi di cessazione anticipata dell’incarico, il compenso ai commissari va dato considerando l’opera prestata.

Nella liquidazione i criteri guida sono quelli della proporzionalità del compenso, tarato sulla natura e sulla qualità dell’attività svolta. Questo con la possibilità di scendere anche sotto i minimi previsti dalla norma.

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