Civile

Liste elettorali, la Consulta deciderà sull’uso della firma digitale per i disabili

Il Tribunale di Civitavecchia investito del caso di Carlo Gentili, malato di SLA impossibilitato ad apporre firma autografa sulle Liste per le elezioni regionali nel Lazio, ha rinviato alla Corte costituzionale l’esclusione della firma digitale

di Francesco Machina Grifeo

Il Tribunale di Civitavecchia, con una ordinanza della Sezione civile (giudice Gianluca Gelso), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della preclusione per i cittadini con disabilità grave di sottoscrivere con firma digitale le liste elettorali nelle elezioni regionali.

Lo ha reso noto Carlo Gentili - fratello del Co-presidente dell’associazione Luca Coscioni Marco Gentili anche lui affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica di tipo II - il quale, a causa della sua condizione, non può apporre una firma autografa. La sua volontà di poter utilizzare la firma digitale per esercitare il diritto di sottoscrizione delle liste elettorali si è scontrata con l’impossibilità di farlo, secondo quanto previsto dalla legge nonostante le evidenti implicazioni in termini di discriminazione e limitazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana, tra cui il diritto di partecipazione politica attiva e passiva (articoli 48 e 49 della Costituzione). Carlo Gentili, assistito dall’avvocato Giuliano Fonderico, ha così fatto ricorso contro la norma che gli impedisce la piena partecipazione alla vita democratica.

Il tribunale rimettente ricorda che l’articolo. 1, commi 341 ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178, modificato dall’articolo 38-quater, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, ha riconosciuto l’utilizzabilità di strumenti digitali per apporre le sottoscrizioni necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 Cost., nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 71, comma 2, Cost.. Ed ha espressamente riconosciuto che ciò fosse necessario al fine di «contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica».

È stato anche istituito un fondo di 100.000,00 euro annui, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per raccogliere e autenticare le firme dei disabili (articolo 1, comma 341 della legge n. 178 del 2020). Dunque, prosegue l’ordinanza, “può ritenersi che il legislatore, con la citata disposizione, abbia fatto ricorso alla tecnologia per favorire l’esercizio di diritti fondamentali attraverso la digitalizzazione della raccolta della firma per il referendum e per la presentazione di leggi di iniziativa popolare”.

Il Tribunale di Civitavecchia, riconoscendo la rilevanza nella causa a quo e la non manifesta infondatezza della questione, ha deciso di sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale per violazione degli articoli 2, 3, 48 e 49. In particolare, ha affermato che è rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 108/1968 (e dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 82/2005), nella parte in cui, nel prevedere che “la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscrittonon indica come alternativa la firma digitale per gli elettori affetti da disabilità tali da impedirgli di apporre la firma autografa.

La questione sollevata dunque concerne la possibile violazione degli articoli relativi ai diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), al principio di uguaglianza (art. 3), al diritto di voto (art. 48) e al diritto all’associazionismo politico (art. 49) della Costituzione.

“Riteniamo che la digitalizzazione dei processi elettorali rappresenti un’opportunità fondamentale per promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita democratica, anche in linea con i principi di inclusione e accessibilità. Come Eumans e Associazione Luca Coscioni abbiamo finora raccolto 53.878 firme sull’appello per una piattaforma gratuita per la sottoscrizione digitale di referendum e liste per le elezioni. Speriamo che la Consulta voglia cogliere questa occasione”, hanno dichiarato Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente Tesoriere e Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©