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Litigation funding, come funziona la monetizzazione dei crediti litigiosi

L’operazione si realizza mediante la cessione totale o parziale del credito litigioso, a fronte della quale il cedente percepisce immediatamente un prezzo quantificato come una percentuale del valore economico del credito stesso

di Giacomo Lorenzo*

I procedimenti giudiziari civili, in particolare in Italia, sono caratterizzati da una durata spesso significativa, riconducibile alle strutturali lungaggini del sistema processuale italiano. Nonostante i reiterati interventi di riforma, la durata media dei procedimenti giudiziari resta significativamente elevata, con contenziosi che possono protrarsi per oltre otto anni.

In tale contesto, gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) appaiono solo parzialmente raggiungibili. In particolare, la riduzione del 40% della durata media dei procedimenti entro giugno 2026, rispetto ai livelli del 2019, risulta ancora distante: qualora l’attuale tasso annuo di riduzione dovesse mantenersi costante anche nel 2025 e nella prima metà del 2026, il decremento complessivo si attesterebbe intorno al 25%. Più in linea con le previsioni appare, invece, l’obiettivo di riduzione del 90% dell’arretrato dei procedimenti pendenti entro il medesimo termine.

Tale scenario comporta che chiunque intenda agire in giudizio per la tutela dei propri diritti debba spesso attendere diversi anni prima di conseguire una decisione definitiva. Qualora l’oggetto della controversia abbia un valore economico, quindi, l’impatto sul piano finanziario può risultare particolarmente gravoso per l’attore, il quale non solo non realizza tempestivamente le somme oggetto della lite, ma è altresì chiamato a sostenere costi significativi per l’assistenza legale, le spese processuali e la gestione complessiva del contenzioso. Ne deriva una situazione nella quale molteimprese italiane sono costrette a impiegare risorse finanziarie, talvolta rilevanti, per ottenere il riconoscimento di somme a esse spettanti a qualsiasi titolo, con effetti potenzialmente distorsivi sul bilancio e sulla pianificazione finanziaria.

In questo contesto, il litigation funding rappresenta uno strumento idoneo ad attenuare tali criticità. Accanto alla più tradizionale soluzione di copertura dei costi di lite, oggi esistono soluzioni di litigation funding più sofisticate, che consentono di neutralizzare l’impatto delle tempistiche processuali sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa o, ove si tratti di persone fisiche, sul patrimonio personale.

Tra queste, la monetizzazione del credito litigioso costituisce una delle applicazioni più innovative del litigation funding. Essa consente ad aziende e privati di ottenere liquidità immediata a fronte della cessione di un credito litigioso. L’operazione si realizza mediante la cessione totale o parziale del suddetto credito litigioso, a fronte della quale il cedente percepisce immediatamente un prezzo quantificato come una percentuale del valore economico del credito stesso. In caso di esito negativo del contenzioso e, quindi, di mancato incasso del credito, il cedente non è tenuto ad alcuna restituzione.

Quali tipi di contenziosi sono monetizzabili

In linea generale, tutti i contenziosi che abbiano ad oggetto il risarcimento di un danno, la restituzione di somme o, più in generale, una pretesa suscettibile di valutazione economica sono, in astratto, monetizzabili. La monetizzazione si realizza attraverso la cessione del credito litigioso, consentendo al titolare della pretesa di trasformare un diritto futuro e incerto in liquidità immediata.

Occorre tuttavia ricordare che non tutti i diritti sono cedibili. L’ordinamento italiano esclude, infatti, la trasferibilità dei crediti aventi carattere strettamente personale o di quelli la cui cessione sia vietata dalla legge, ai sensi dell’art. 1260 del codice civile.

In Italia, un primo settore di particolare rilievo è quello delle costruzioni, dove nel tempo diversi istituti bancari e fondi di investimento hanno acquistato le cosiddette riserve contabili. Con tale espressione si fa riferimento agli importi iscritti in bilancio dalle imprese di costruzione a fronte di lavori eseguiti ma non ancora riconosciuti o liquidati dal committente, spesso oggetto di contestazione e, in alcuni casi, di contenzioso. In questo caso, le imprese di costruzione hanno potuto finanziarsi attraverso la cessione di tali riserve, ottenendo liquidità immediata, liberandosi del contenzioso e migliorando la gestione del capitale circolante, senza attendere la definizione dei contenziosi.

Ulteriori operazioni si sono sviluppate nel settore del private enforcement antitrust, nel quale sono state strutturate operazioni di cartolarizzazione finalizzate anche all’aggregazione delle pretese risarcitorie di una pluralità di soggetti in un unico veicolo. In tali contesti, i cedenti erano società vittime di intese restrittive della concorrenza, titolari di un diritto al risarcimento del danno, ma non interessate ad affrontare contenziosi lunghi, complessi e che richiedono l’impiego di ingenti risorse finanziarie.

Un ulteriore ambito di applicazione riguarda l’acquisto di lodi arbitrali e sentenze da eseguire all’estero. In tali ipotesi, diversi litigation funder hanno acquisito crediti già accertati, assumendosi integralmente il rischio e l’onere delle attività esecutive in giurisdizioni straniere, spesso caratterizzate da elevata complessità procedurale e da tempi di recupero incerti.

In alcuni casi, infatti, i soggetti interessati sono già in possesso di un titolo esecutivo, quale una sentenza definitiva o un lodo arbitrale. Non di rado, tuttavia, la parte soccombente non adempie spontaneamente, rendendo necessario l’avvio di azioni esecutive per il recupero delle somme riconosciute. Le difficoltà possono aumentare sensibilmente qualora i beni del debitore siano localizzati in un’altra giurisdizione, con un inevitabile allungamento dei tempi e un incremento dei costi connessi all’esecuzione.

Anche in tali ipotesi, la monetizzazione rappresenta una soluzione efficace. Il titolare del credito può procedere alla cessione della sentenza o del lodo arbitrale a un litigation funder, ottenendo immediatamente un corrispettivo per l’acquisto del credito. Il funder, grazie a competenze specialistiche e a un network internazionale, subentra nella gestione della fase esecutiva, assumendosi il rischio e l’onere del recupero e consentendo così alla parte vittoriosa di eliminare l’incertezza e l’attesa legate all’effettiva riscossione delle somme dovute.

L’operazione di cartolarizzazione

La monetizzazione avviene mediante un’operazione di cartolarizzazione dei crediti litigiosi, che si articola attraverso la costituzione di una società veicolo ai sensi della legge n. 130 del 1999, alla quale vengono ceduti uno o più crediti litigiosi. Il veicolo finanzia l’acquisto dei crediti mediante l’emissione di titoli, i cui rendimenti sono correlati ai flussi economici attesi dalla risoluzione favorevole dei contenziosi.

A seconda delle caratteristiche dell’operazione, la cartolarizzazione può riguardare singoli crediti o portafogli più ampi, anche composti da pretese non ancora definitivamente accertate, prevedendo meccanismi di finanziamento progressivo destinati a coprire sia il prezzo di acquisto sia i costi di gestione ed esecuzione. In tal modo, la cartolarizzazione permette di trasformare diritti di credito illiquidi e di incerta tempistica in un’attività finanziaria strutturata, inserita in un quadro normativo collaudato e presidiato.

La struttura di prezzo nelle operazioni di monetizzazione

Generalmente, le operazioni di monetizzazione dei contenziosi prevedono una struttura di prezzo articolata in una componente upfront e in una componente variabile (earn-out). La componente upfront è normalmente compresa tra il 5% e il 15% del valore economico stimato della pretesa, mentre l’earn-out è una percentuale delle somme effettivamente recuperate, la cui misura varia in funzione del momento in cui tali somme vengono realizzate.

Tale meccanismo consente una distribuzione efficiente del rischio temporale connesso al procedimento giudiziario: in presenza di una definizione del giudizio in un orizzonte temporale esteso, l’earn-out tende a ridursi, con una conseguente maggiore allocazione delle somme realizzate in favore del funder, quale compensazione del capitale immobilizzato e dell’incertezza temporale. Viceversa, una risoluzione in tempi più rapidi comporta una maggiore attribuzione delle somme incassate al cessionario.

A titolo esemplificativo, si consideri un contenzioso con valore economico stimato pari a 10 milioni di euro. L’operazione di monetizzazione potrebbe prevedere un pagamento upfront pari al 10% del valore del contenzioso, corrispondente a 1 milione di euro, versato al momento della cessione. Qualora la controversia si definisca positivamente dopo tre anni, l’earn-out potrebbe essere pari al 60% delle somme effettivamente recuperate.

In tale scenario, ipotizzando un recupero complessivo di 10 milioni di euro e costi legali pari a 500.000 euro, il cedente percepirebbe complessivamente 6,7 milioni di euro, di cui 1 milione di euro a titolo di upfront e 5,7 milioni di euro a titolo di earn-out. La quota residua delle somme incassate, pari a 3,8 milioni di euro, rimarrebbe in capo al funder.

Sotto il profilo economico-finanziario, il funder avrebbe sostenuto un investimento complessivo pari a 1,5 milioni di euro, costituito da 1 milione di euro di upfront e 500.000 euro di spese legali anticipate. A fronte di tale esborso, il ritorno lordo sarebbe pari a 3,8 milioni di euro, con un margine di 2,3 milioni di euro, a compensazione del rischio di soccombenza, della durata pluriennale del contenzioso e dell’impegno finanziario assunto nel corso del procedimento.

Per completezza, nello scenario alternativo in cui l’esito del giudizio dovesse essere negativo, il funder sopporterebbe integralmente la perdita dell’investimento effettuato, comprensivo dell’upfront corrisposto e dei costi legali sostenuti. Il titolare originario del credito litigioso, invece, conserverebbe definitivamente il pagamento upfront di 1 milione di euro già incassato e non sarebbe tenuto a rimborsare le spese legali anticipate dal funder, pari a 500.000 euro, confermando la funzione di trasferimento del rischio economico e finanziario propria delle operazioni di monetizzazione del contenzioso.

Conclusioni

La cessione del credito litigioso rappresenta una soluzione innovativa per la gestione finanziaria del contenzioso, consentendo di trasformare una posizione che, fino alla definizione del giudizio, costituisce principalmente un centro di costo in una fonte di liquidità immediata. Il contenzioso, infatti, comporta esborsi continui per spese legali, consulenze e attività istruttorie, senza alcuna certezza sui tempi e sull’esito del recupero.

Attraverso la monetizzazione del contenzioso, le imprese possono anticipare il valore economico potenziale della lite, evitando di sostenere nel tempo i costi necessari per la sua coltivazione e trasferendo il rischio finanziario e temporale a operatori specializzati. In questo modo, il contenzioso cessa di assorbire risorse finanziarie e diventa uno strumento per rafforzare i flussi di cassa e migliorare la pianificazione economica.

Per le aziende italiane coinvolte in contenziosi attivi, spesso caratterizzati da tempi di definizione lunghi e da un significativo assorbimento di risorse finanziarie, la cessione del credito litigioso può rappresentare una soluzione concreta per ridurre l’impatto economico e mitigare il rischio di soccombenza.

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*Giacomo Lorenzo, Head of Italy & Senior Legal Counsel, Deminor

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