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Lo sconto sul carburante per i residenti del Friuli non viola la direttiva sulla tassazione dell'energia

I giudici europei respingono il ricorso perché non è stato dimostrato che l'Italia abbia istituito una riduzione delle accise, sotto forma di rimborso dell'imposta versata

La riduzione sul prezzo dei carburanti concessa ai residenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è legittima e non viola la direttiva sulla tassazione dell'energia. Lo ha stabilito la Corte di giustizia con la sentenza depositata oggi nella causa causa C-63/19.

Quando nel 1996 l'Italia è stata autorizzata ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, uno sconto sull'aliquota di accisa sulla benzina acquistata nel territorio di quella Regione l'obiettivo era evitare che i residenti di quell'area andassero a rifornirsi di carburante a minor prezzo in uno degli Stati membri vicini, la Slovenia.

Tale benefico è stato poi esteso anche agli anni successivi da una legge regionale del 2010: i gestori delle stazioni di servizio applicano delle riduzioni e poi l'amministrazione regionale li rimborsa.

Secondo la Commissione la normativa contrasterebbe con la direttiva sulla tassazione dell'energia che stabilisce aliquote di accisa minime per gli Stati, derogabili solo in via eccezionale e dopo autorizzazione.

I giudici europei però hanno respinto il ricorso presentato dalla Commissione perché non è stato dimostrato che l'Italia abbia istituito una riduzione delle accise, sotto forma di rimborso dell'imposta versata, né di conseguenza che il nostro Paese sia venuto meno agli obblighi previsti dalla direttiva. Infatti affinché si possa parlare di «rimborso» delle accise, è necessario che sussista un effettivo collegamento, quantomeno indiretto, tra gli importi rimborsati ai gestori delle stazioni di servizio (corrispondenti agli sconti di cui i residenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia beneficiano per l'acquisto dei carburanti) e le entrate derivanti dalla riscossione delle accise. Ma la Commissione non ha invocato né dimostrato l'esistenza di un simile collegamento.

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