La copertura non è alta: 8 milioni l'anno; il tetto massimo rimborsabile neppure: 10.500 euro, ma il cambio di paradigma è storico. L'imputato assolto con sentenza definitiva "perché il fatto non sussiste", "perché non ha commesso il fatto", "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", avrà diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, sia pure non direttamente ma attraverso una detrazione di imposta.
Il Testo dell'emendamento approvato - Art. 177-bis
È quello che prevede un emendamento alla "Manovra", a primo firma Enrico Costa, approvato all'unanimità in Commissione Bilancio che dopo l'articolo 177, aggiungere l'art.177-bis rubricato: "Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato".
"Oggi, in Italia, chi riesce a dimostrare la propria assoluta estraneità al reato o l'insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale – spiega il deputato di Azione -, non solo deve sopportare il peso del processo (che di per sé è una pena), ma anche quello delle spese necessarie per difendersi. E questo non è giusto. Con l'approvazione di questo emendamento lo Stato dovrà prendere atto - con un risarcimento concreto - che la vita di molte persone è rovinata daprocessi che finiscono nel nulla. Ed è un importante passo di civiltà giuridica".
Esulta Forza Italia. Per Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera: "Il principio del rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute dall'imputato assolto con formula piena - inserito in legge di bilancio grazie all'approvazione degli emendamenti Zanettin e Costa - rappresenta una vera e propria rivoluzione".
La detrazione sarà ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva e dovrà essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Lo stanziamento inizialmente previsto in 15mln per il 2021 e in 20 mln per gli anni successivi si è poi ridotto a 8mln .
Non si avrà diritto alla detrazione invece nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

