Comunitario e Internazionale

Lo status di rifugiato riconosciuto da uno Stato membro impedisce l’estradizione

La richiesta dello Stato terzo d’origine dell’interessato impone di contattare le autorità del Paese Ue che ha riconosciuto la protezione internazionale e solo in caso di revoca si può procedere alla consegna

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di Paola Rossi

Non è possibile estradare verso il Paese d’origine lo straniero che abbia ottenuto in uno Stato membro il riconoscimento dello status di rifugiato. Questa l’affermazione della Corte di giustizia dell’Unione europea contenuta nella sentenza sulla causa C-352/22 .

Quindi il riconoscimento dello status di rifugiato in uno Stato membro osta a che un altro Paese Ue possa procedere all’estradizione dell’interessato verso il suo Paese d’origine. E, quindi, indipendentemente dai motivi posti alla base della domanda di estradizione, finché l’autorità che ha riconosciuto tale status non lo revoca, lo straniero non potrà essere estradato.

Gli obblighi degli Stati Ue
L’autorità a cui venga presentata la domanda di estradizione deve mettersi in contatto con l’autorità di altro Stato membro che abbia riconosciuto tale status.

La vicenda a quo
Nella vicenda concreta la Turchia aveva chiesto alla Germania di estradare un cittadino turco di origine curda sospettato di omicidio.
Il giudice tedesco chiamato a statuire su tale domanda ha quindi chiesto alla Cgue se fosse ostativo all’estradizione il fatto che all’interessato fosse stato riconosciuto lo status di rifugiato in Italia nel 2010, per il motivo che egli correva un rischio di persecuzioni politiche da parte delle autorità turche in ragione del suo sostegno al Partito dei lavoratori del Kurdistan (il Pkk).

L’interpretazione della Cgue
La questione interpretativa posta rientra nell’ambito del sistema europeo di asilo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte ha risposto che il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia osta all’estradizione dell’interessato verso il suo Paese d’origine, da cui è fuggito. E non avendo le autorità italiane revocato tale status, l’estradizione va rifiutata.
Infatti, afferma la Corte, una tale estradizione equivarrebbe, in realtà, a porre fine a detto status. Per cui la Cgue nello sciogliere il dubbio del giudice tedesco ha chiarito che l’autorità competente in Germania deve, conformemente al principio di “leale cooperazione”, mettersi in contatto con l’autorità italiana che ha riconosciuto lo status di rifugiato. E se, a seguito di tale contatto, l’autorità italiana revochi lo status di rifugiato, l’autorità tedesca deve poi giungere essa stessa alla conclusione che l’interessato non ha, o non ha più, la qualità di rifugiato. Inoltre, deve assicurarsi che non esista alcun serio rischio che, in caso di estradizione, l’interessato sia sottoposto in Turchia alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

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