Immobili

Locazione: in caso di gravi danni arrecati al bene dal conduttore il proprietario può non accettare la riconsegna dell'immobile

Il conduttore è tenuto anche a continuare a versare i canoni di locazione fino alla riconsegna del bene "ripristinato"

di Giampaolo Piagnerelli

Nel contratto di locazione, se il conduttore arreca al bene un grave danno o pregiudizio, il locatore ha il diritto di rifiutare la restituzione dell'immobile e pretendere la riparazione dei danni subiti.

Il principio di diritto. La Cassazione - con l'ordinanza n. 27932/22 - ha ricordato il principio di diritto secondo cui "in tema di locazione, allorchè il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e, tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finchè dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora agli effetti dell'articolo 1220 del codice civile, rimane obbligato altresì al pagamento del canone ex articolo 1591 del codice civile, quand'anche abbia smesso di servirsi (del bene) per l'uso convenuto". Il principio si adegua perfettamente al caso concreto finito sul tavolo dei Supremi giudici in cui era stato accertato un grave deterioramento dell'immobile, tale da richiedere "interventi straordinari di riparazione e impiantistica". In questo caso il conduttore è stato costretto a eseguire i lavori di ripristino e al tempo stesso continuare a versare i canoni di locazione (nonostante i termini del contratto fossero scaduti) fino ad avvenuta riconsegna del bene.

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