Locazione commerciale: ha diritto alla restituzione della cauzione il conduttore che confida nella validità del contratto
Locazione commerciale - Responsabilità precontrattuale - Causa d'invalidità del contratto - Norme note per presunzione assoluta - Colpa contrattuale dell'altro contraente - Esclusa
Qualora la causa di invalidità di un contratto deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, note alla generalità dei cittadini per presunzione assoluta e, comunque, tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse"
Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 49
Poste Italiane S.p.A. - Decreto ingiuntivo - Accordi contrattuali relativi alla notifica di atti - Responsabilità ex art. 1338 cc - Specificazione della responsabilità precontrattuale - Presupposti - Colpe
La responsabilità ex articolo 1338 c.c., che costituisce una specificazione della responsabilità precontrattuale di cui all'articolo 1337 c.c., presuppone non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità; ma quando la causa di invalidità del negozio derivi da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali cioè da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e, comunque, tali che la loro ignoranza avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 18.5.2016, n. 10156
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Disciplina dell'art. 1338 cod. civ. - Funzione - Tutela della parte fuorviante dall'ignoranza di cause di invalidità del contratto - Estensione anche ai casi di inefficacia del contratto - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie
La norma dell'art. 1338 cod. civ., finalizzata a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere, è applicabile a tutte le ipotesi di invalidità del contratto, e pertanto non solo a quelle di nullità, ma anche a quelle di nullità parziale e di annullabilità, nonchè alle ipotesi di inefficacia del contratto, dovendosi ritenere che anche in tal caso si riscontra la medesima esigenza di tutela delle aspettative delle parti al perseguimento di quelle utilità cui esse mirano mediante la stipulazione del contratto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione alla stipulazione di un preliminare di compravendita, aveva riconosciuto la responsabilità del promittente venditore nei confronti del promittente acquirente sul presupposto che questi aveva fatto legittimo affidamento nella conclusione del contratto senza conoscere che il bene era in comunione legale con il coniuge del promittente alienante).
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza dell'8.7.2010, n. 16149
Contratto in genere - Formazione ed elementi del contratto - Responsabilità precontrattuale - Presupposti - Invalidità del contratto - Disciplina dettata dagli artt. 1337 e 1338 c.c. - Finalità - Applicabilità - Presupposti
Le norme dettate dagli artt. 1337 e 1338 c.c., mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza dell'8.7.2010, n. 16149
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