Locazione, valutazione del giudice di merito per il danno da risoluzione anticipata
Locazione commerciale - Contratto - Inadempimento del conduttore - Risoluzione anticipata - Risarcimento danni - Valutazione del danno - Giudice di merito.
Si riconosce al locatore non inadempiente il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato o che, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura e il termine convenzionale del rapporto inadempiuto.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 5 maggio 2020 n. 8482
Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Inadempimento del conduttore - Domanda da parte del locatore di risoluzione anticipata del contratto - Danno da mancata percezione del canone fino alla scadenza contrattuale - Risarcibilità - Sussistenza.
Il locatore che abbia chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per l'anticipata cessazione del rapporto di locazione, da individuare nella mancata percezione dei canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 13 febbraio 2015 n. 2865
Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Inadempimento del conduttore - Danno risarcibile - Determinazione - Criteri - Recesso unilaterale del conduttore - Danno da mancata percezione del canone - Risarcibilità - Presupposti - Domanda di risoluzione del contratto - Necessità.
Se il conduttore di un immobile adibito a uso non abitativo recede anticipatamente e ingiustificatamente dal contratto, il locatore per pretendere il risarcimento del danno rappresentato dalla mancata percezione del canone cui avrebbe avuto diritto sino alla scadenza naturale del rapporto deve preliminarmente domandare la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento. Ove per contro il locatore si dolga del mancato pagamento di canoni già scaduti, ma non chieda accertarsi la risoluzione del contratto, l'unico danno di cui potrà pretendere il risarcimento sarà quello conseguente al ritardato pagamento del canone.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 24 aprile 2008 n. 10677