Locazioni: nulla la clausola che obbliga il conduttore a eliminare le conseguenze del normale uso dell'immobile
Contratti di locazione - Uso normale dell'immobile - Obbligo per il conduttore di evitare il deterioramento - Vantaggio extra canone - Nullità della clausola contrattuale.
La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, secondo quanto disposto dall'art. 79 della L. n. 392/78 poiché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio extra canone mentre il canone rappresenta l'unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 13 novembre 2019 n. 29329
Contratti singoli - Contratti tipici - Locazione - Consegna e mantenimento della cosa in buono stato - Obbligo di effettuare le riparazioni necessarie - Riferibilità alle opere di manutenzione - Rimozione di guasti o deterioramenti rilevanti - Tutela del locatario - Applicabilità della normativa relativa ai vizi della cosa locata.
L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 cod. civ., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione e, pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti, rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli artt. 1578 e 1581 cod. civ. per i vizi della cosa locata.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 25 maggio 2010 n. 12712
Locazione - Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo - Obbligo di effettuare le riparazioni necessarie - Riferibilità alle opere di manutenzione - Rimozione di guasti o deterioramenti rilevanti - Tutela del locatario - Applicabilità della normativa relativa ai vizi della cosa locata.
L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 cod. civ., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione e, pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti, rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli artt. 1578 e 1581 cod. civ. per i vizi della cosa locata.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 25 maggio 2010 n. 12712
Locazione - Immobili urbani - Patti contrari alla legge - Deterioramento subito dalla cosa locata per il normale uso - Eliminazione al termine del rapporto - Obbligazione contrattuale del conduttore - Clausola - Nullità.
In tema di locazioni per uso abitativo soggette, per la misura del canone, alle norme della legge 27 luglio 1978 n. 392 la clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della stessa legge, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 5 agosto 2002 n. 11703
Locazione - Sublocazione e cessione del contratto - Perfezionamento contratto.
Ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 73, anche ai contratti in corso al momento di entrata in vigore della stessa legge), la cessione, da parte del conduttore, del contratto di locazione (di un immobile adibito ad uso non abitativo), cui si accompagni la cessione o la locazione dell'azienda, si perfeziona con l'incontro delle volontà del cedente e del terzo, indipendentemente dal consenso del locatore, atteso che la comunicazione prevista in favore del medesimo è finalizzata unicamente a rendergli opponibile la cessione. Ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in ordine alla controversia tra locatore-ceduto e conduttore-cessionario, deve farsi riferimento solo al contratto originario, concluso tra il locatore-ceduto e il primo conduttore.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 25 luglio 1984 n. 4357