Immobili

Locazioni: opposizione a decreto ingiuntivo con citazione, sì alla conversione

Lo hanno stabilito le S.U. sempreché l'atto venga depositato in cancelleria entro il termine ex art. 641 c.p.c.

di Francesco Machina Grifeo

In materia di locazioni, cosa accade se l'opposizione a decreto ingiuntivo viene proposta con citazione anziché con ricorso? A questa domanda rispondono le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 927 depositata oggi, affermando con un principio di diritto l'operatività della "conversione". Il rinvio, ordinanza interlocutoria n. 13556/2021, è avvenuto a seguito di un contrasto giurisprudenziale.

In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani - e perciò disciplinata dall'articolo 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, dunque, per la Suprema corte, secondo la costante giurisprudenza, emerge "la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte".

Secondo tale orientamento, prosegue la Cassazione, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (articolo 156, secondo comma, c.p.c.). Inoltre, essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.).

La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, continua la decisione, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.

Un indirizzo interpretativo che per le SU merita di essere confermato ed arricchito col seguente principio di diritto: "Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.".

Alla luce di tale principio, dunque, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata dalla Corte d'appello di Palermo, doveva dichiararsi inammissibile perché tardiva l'opposizione proposta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, nei confronti della immobiliare proprietaria dei locali, con citazione (notificata il 9 ottobre 2014 ) depositata il 20 ottobre 2014 avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 18 luglio 2014 ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell'immobile.

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