Locazioni: il rilascio dell’immobile può essere chiesto al terzo occupante
Qualora con sentenza passata in giudicato sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto in forza di un rapporto contrattuale, specificamente di un contratto di comodato, il titolo costituito dalla sentenza di condanna alla restituzione può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante l'immobile da rilasciare. Quest'ultimo, secondo la Suprema corte (sentenza 2855/2015), è ammesso a far valere le proprie ragioni ai sensi dell'articolo 615 del Cpc se sostiene di possedere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza, specificamente per averne acquistato la proprietà per usucapione.
Opposizione all'esecuzione - In tema di opposizione all'esecuzione, conformemente a una reiterata giurisprudenza, con la decisione in esame è stato ribadito che l'opposizione ex articolo 615 del Cpc può essere proposta nel caso in cui il terzo si assuma essere titolare di un diritto autonomo opponibile alla procedura, qual è il diritto di proprietà del bene da rilasciare che sia stato acquisito per usucapione, poiché detta opposizione si pone come rimedio alternativo all'azione di rivendicazione, qualora il soggetto che rivendichi la proprietà del bene oggetto dell'esecuzione per rilascio si trovi nel possesso del bene e, per tale ragione, sia destinatario dell'azione esecutiva diretta.
Nel caso in cui, invece, il terzo sostenga la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere il titolo esecutivo frutto di collusione tra le parti, egli potrà agire ai sensi dell'articolo 404, comma 2, del Cpc. Deve ritenersi autonomo, infine, il diritto del terzo qualora l'esecuzione si fondi su una sentenza che abbia sancito l'obbligo di restituzione del bene per effetto dell'annullamento o risoluzione o cessazione di un rapporto contrattuale cui il terzo, che si qualifica come proprietario del bene, sia rimasto del tutto estraneo.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 febbraio 2015 n. 2855