Civile

Lodo arbitrale, la Cassazione chiarisce quando l'eccezione di incompetenza è tempestivamente sollevata

Va posta nella prima difesa utile successiva all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri

di Andrea Alberto Moramarco

In tema di arbitrato rituale, affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri per invalidità, inesistenza o inefficacia della convenzione di arbitrato possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, «non è sufficiente invocare una qualunque ragione di invalidità della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata». Ad affermarlo è la Cassazione nell'ordinanza n. 3840/2021, sottolineando che è «proprio l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta invalidità a qualificare la questione fatta valere e a distinguerla da altre possibili che possono risultare non fondate o inammissibili».

Il caso
La decisione riguarda le sorti di un lodo arbitrale con il quale la Provincia di Siracusa veniva condannata al pagamento di circa 240 mila euro in favore di alcuni professionisti, a titolo di corrispettivo di un progetto per la realizzazione di un istituto scolastico. Durante il giudizio arbitrale, e precisamente durante l'udienza di discussione, la Provincia eccepiva l'invalidità della convenzione arbitrale, in quanto il disciplinare da cui aveva avuto origine la pretesa dei professionisti era stato sottoscritto da un dirigente, il quale non era legittimato a rappresentare l'ente, essendo tale facoltà rimessa solo al presidente. Tale eccezione veniva riproposta in sede di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d'appello, la quale dichiarava la nullità dell'atto e della clausola compromissoria in esso contenuta.
I professionisti, a questo punto, ricorrevano in Cassazione lamentando la non tempestività dell'eccezione e quindi una violazione dell'articolo 817 comma 2 cod. proc. civ.: la Provincia avrebbe dovuto denunciare l'invalidità della convenzione di arbitrato - in quanto contenuta in contratto nullo perché sottoscritto da soggetto non legittimato - con la memoria di costituzione e non all'udienza di discussione.

La decisione
Per i giudici di legittimità il motivo di ricorso è fondato. Difatti, alla fattispecie va applicata la norma invocata dai professionisti, per la quale la parte deve eccepire nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato. Tali eccezioni, cioè, devono essere «svolte nella prima udienza utile successiva all'accettazione degli arbitri».
Del tutto errata, pertanto, è la decisione della Corte d'appello che ha equivocato sulle eccezioni fatte valere dall'ente, il quale aveva tempestivamente fatto valere una diversa questione di invalidità, ovvero la competenza degli arbitri, mentre soltanto all'udienza di discussione aveva sollevato la questione della nullità della convenzione per difetto di legittimazione a rappresentare l'ente da parte del dirigente. Ebbene, chiosa la Suprema corte, «ai fini di una tempestiva impugnazione, non è sufficiente dedurre una invalidità purchessia della convenzione indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata e dalla illustrazione delle ragioni, le quali hanno proprio la funzione di qualificare la questione fatta valere e distinguerla da altre possibili sollevabili, che possono presentare profili non fondati o inammissibili».

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