Luogo di notifica dell'impugnazione oltre l'anno solare per la sospensione feriale dei termini
Impugnazioni civili - Notificazione - Atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Impugnazione oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza ammessa per effetto della sospensione feriale - Articolo 330, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
Il termine annuale oltre il quale la notificazione deve essere eseguita direttamente alla parte non è riferibile all'annualità solare ma all'annualità normativa ovvero quella entro la quale l'impugnazione è ancora ammessa dalla legge. Ne discende che la notificazione della impugnazione va effettuata presso il procuratore costituito e non presso la parte personalmente ogniqualvolta ricada nel termine annuale di impugnabilità; computata dunque in essa, ove applicabile, anche la sospensione feriale dei termini.
• Corte di cassazione, ordinanza 6 settembre 2019 n. 22374
Impugnazioni civili - Impugnazione (in genere) - Termini per la notifica - Termine annuale - Annualita' solare - Annualità normativa
Ragioni di ordine logico e sistematico inducono a riferire il termine annuale oltre il quale la notificazione deve essere eseguita direttamente alla parte, non già all'annualità solare, ma all'annualità normativa; intendendosi per tale quella entro la quale l'impugnazione è ancora ammessa dalla legge.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 febbraio 2014, n. 3794
Impugnazioni civili - Notificazione - Luogo di notificazione - Impugnazione oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza ammessa per effetto della sospensione feriale - Articolo 330, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'articolo 327 cod. proc. civ. durante il periodo feriale, deve essere notificata nei luoghi indicati dall'articolo 330 cod. proc. civ., primo comma, e non personalmente alla parte, come invece previsto dal terzo comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 aprile 2013, n. 8935
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere - Impugnazione oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, ma ammessa per effetto della sospensione feriale - Luogo della notifica - Articolo 330, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
L'impugnazione proposta oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal 1° comma dell'art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla parte, come invece previsto dal 3° comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 9 novembre 2011, n. 23299