Responsabilità

Macrolesioni, i danni ai familiari si calcolano con la tabella di Roma

Non si può applicare il documento elaborato dal Tribunale di Milano perché non utilizza per questa casistica il «sistema a punti»

di Maurizio Hazan e Pasquale Picone

Con l’ordinanza 13540 del 17 maggio 2023 , la Cassazione prende posizione sui criteri di liquidazione del danno da “compromissione” del rapporto parentale, ossia del danno non patrimoniale subito dai parenti a causa di un fatto illecito che abbia provocato gravi lesioni fisiche a un prossimo congiunto, dando luogo a uno sconvolgimento delle quotidiane relazioni familiari. A tal fine la Suprema Corte è esplicita nell’affermare che si dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato proprio alla liquidazione dei “danni riflessi” subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.

Quadro fondato su un metodo “a punti” , conforme alle indicazioni fornite dalla Cassazione nell’ordinanza 26300/2021 e tale da fornire indicazioni ex ante prevedibili in base a parametri e criteri prestabiliti. Non risultano invece utilizzabili le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Cassazione (prevedendo una liquidazione “a punti “) ma soltanto in relazione al danno da perdita del rapporto parentale e non invece a quello patito dei congiunti del macroleso («in assenza di un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge testualmente nella illustrazione delle tabelle dell’Osservatorio milanese).

Si tratta di una pronuncia importante che chiarisce, definitivamente, alcuni imbarazzi applicativi sorti a seguito della precedente ordinanza 37009 del 16 dicembre 2022, con la quale la Cassazione aveva promosso a pieni voti la nuova e più recente versione della tabella a punti licenziata nel giugno 2022 dal Tribunale di Milano, affermandone la piena utilizzabilità in giudizio, al pari di quella del Tribunale di Roma. La scelta della tabella in concreto da applicare nei casi concreti – milanese o romana – era rimessa alla valutazione del giudice di merito che poteva tener conto delle eventuali richieste avanzate al riguardo dagli istanti.

In realtà, al di là dell’analogia strutturale, i criteri di computo utilizzati dalle due tabelle non portavano a risultati sempre omogenei. Il tema appariva, peraltro, già allora di particolare rilievo proprio in relazione alla fattispecie della lesione del rapporto parentale, che anche nella nuova versione della tabella milanese continuava a non esser regolato secondo il “sistema a punti”.

Prendendo posizione su tale discrasia, la Cassazione è dunque tornata ora sul tema, affermando in modo netto la “regola” romana.

Il caso riguardava la domanda di risarcimento danni formulata dalla moglie e dal figlio di un centauro che nel 2010, mentre era alla guida della sua moto, subì gravissime lesioni a seguito di un sinistro stradale.

I giudici di merito della Corte d’appello di Roma avevano liquidato a favore dei due danneggiati la somma complessiva di 30mila euro, limitandosi ad applicare le tabelle di Milano e senza offrire motivazione alcuna che consentisse di individuare il ragionamento seguito per arrivare all’importo liquidato.

La sentenza era stata impugnata dai familiari della vittima lamentando una insufficiente quantificazione.

La Cassazione ha accolto il ricorso ricordando che il danno da compromissione del rapporto parentale si traduce in un patema d’animo e in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del prossimo congiunto di un soggetto che, a causa di un fatto illecito, ha subito gravissime lesioni. Tale tipologia di danno, non essendo accertabile tramite metodi scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni; il parente della vittima ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno dal sinistro a seguito della condizione fisica in cui si trova il familiare.

La tabella del Tribunale di Roma per liquidare tale voce di danno tiene conto di diverse componenti quali la relazione affettiva, il numero dei familiari, l’età del danneggiato, l’età del soggetto da risarcire e (soprattutto) la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato. Una volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l’importo va poi moltiplicato per il valore punto, individuato nella misura massima di seimila euro, che tiene conto sia dell’aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della componente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale è individuato nella misura di tremila euro, mentre il coefficiente per la sfera dinamico-relazionale è stato quantificato tra i duemila e i tremila euro in funzione della presenza, o meno, di prestazioni assistenziali da parte di terzi a favore della vittima primaria.

La tabella consente dunque di parametrare la liquidazione dal danno all’entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l’invalidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del familiare. Tiene anche conto della presenza o meno di assistenza a favore della vittima: il valore punto nella sua versione “maggiorata” potrà essere liquidato solo se la vittima principale non gode di sussidi o del diritto di assistenza, presumendo come maggiore lo sconvolgimento patito dal familiare su cui ricadrà tutta l’attività di cura del soggetto leso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©