Comunitario e Internazionale

Mae, sì all'esecuzione della pena anche se non tutte le condotte sanzionate sono reato nello Stato di consegna

Il rifiuto facoltativo per la mancata identità tra le fattispecie previste non può lasciare impuniti i condannati

di Paola Rossi

La Corte Ue afferma che vada eseguito il mandato d'arresto europeo - rispetto alla sussistenza della condizione della doppia incriminabilità del fatto - anche se non vi è una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato nello Stato membro emittente e nello Stato membro di esecuzione.
Con la sentenza sulla causa C-168/21 la Cgue chiarisce che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo per il motivo che solo una parte dei fatti che compongono detto reato nello Stato membro emittente costituisce reato anche nello Stato membro di esecuzione.

La vicenda
Nel giugno 2016 le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena di dodici anni e sei mesi di reclusione. Tale pena corrisponde al cumulo di quattro pene inflitte per quattro reati, tra cui quello qualificato come «devastazione e saccheggio». La Corte d'appello di Angers in Francia ha rifiutato la consegna del condannato sulla base del rilievo che due delle condotte sottese a quest'ultimo reato non costituivano reato in Francia.

Il rinvio pregiudiziale
Il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi su un ricorso per cassazione avverso tale decisione di rifiuto, rileva che gli elementi costitutivi del reato di «devastazione e saccheggio» sono diversi nei due Stati membri interessati, in quanto, ai sensi della legge italiana, contrariamente alla legge francese, il pregiudizio all'ordine pubblico costituisce un elemento essenziale ai fini della qualificazione di tale reato.
Il giudice del rinvio interroga la Cgue sulla condizione della doppia incriminabilità del fatto, come prevista dalla decisione quadro 2002/584 , alla quale è subordinata la consegna della persona colpita dal Mae e se tale condizione non osta alla consegna si chiede se, in tali circostanze, l'esecuzione del Mae debba essere rifiutata alla luce del principio di proporzionalità delle pene, sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea .

L'interpretazione della Cgue
La Corte dichiara che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista nella decisione quadro 2002/584 , è soddisfatta nel caso in cui un Mae sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato unico che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando tali fatti configurano un reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale il pregiudizio a tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.
Tenuto conto di detta condizione e del principio di proporzionalità delle pene, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire un Mae emesso per l'esecuzione di una pena privativa della libertà, qualora tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.

Doppia incriminabilità del fatto
La Corte precisa anzitutto che, al fine di determinare se tale condizione sia soddisfatta, è necessario e sufficiente che i fatti che hanno dato luogo all'emissione del Mae costituiscano un reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Ma non occorre che i reati siano identici nei due Stati membri interessati. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a verificare se gli elementi di fatto del reato sarebbero, in quanto tali, costitutivi di un reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione nell'ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.
Il motivo di non esecuzione facoltativa del Mae in base alla condizione della doppia incriminabilità del fatto dev'essere interpretato restrittivamente e, pertanto, non è possibile interpretarlo in maniera da indurre a neutralizzare l'obiettivo consistente nel facilitare e accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie.
Non è richiesta quindi l'esistenza di una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato come qualificato dalla legge dello Stato membro emittente e quelli del reato previsto dalla legge dello Stato membro di esecuzione, anche per quanto riguarda l'interesse giuridico tutelato dalle leggi di questi due Stati membri: si pregiudicherebbe l'effettività della procedura di consegna.
Infine, la Corte precisa che non spetta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione valutare la pena inflitta nello Stato membro emittente alla luce del principio di proporzionalità delle pene.

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