Penale

Mafia, sequestro dell’azienda con margini più ampi

In linea con il nuovo Codice antimafia il sequestro dell’intero patrimonio

di Patrizia Maciocchi

Il sequestro dell’intero patrimonio dell’azienda in odore di mafia, non lede il diritto di proprietà del socio di minoranza in buona fede. Il mancato sequestro delle quote del terzo, consente, infatti, a quest’ultimo di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni aziendali. La Corte di cassazione, con la sentenza 32904, respinge il ricorso dei curatori fallimentari di una Spa contro la misura di prevenzione applicata all’intero patrimonio dell’impresa, malgrado poco meno del 64% delle quote fossero riconducibili all’imprenditore indagato per le condotte che avevano giustificato la misura, mentre più del 36% era riconducibile allo Stato. Ad avviso del fallimento in questo quadro era chiaro che la società non poteva essere considerata fittizia e che l’indagato non poteva aver esercitato sulla compagine diritti che andassero oltre ciò che gli consentiva il possesso delle partecipazioni sociali.

In nessun caso dunque, per la curarela, era possibile attingere ai beni del terzo, salva la prova dell’interposizione fittizia, pena la lesione del diritto di proprietà nei confronti di un soggetto estraneo al contesto della prevenzione. Ma per la Cassazione, anche alla luce del nuovo Codice antimafia, il provvedimento è legittimo. La Suprema corte sottolinea che la riforma del Codice antimafia (legge 161/2017) «non contiene la regola che la confisca di un intero compendio aziendale è condizionata dalla confisca di tutte le quote di capitale sociale in tal modo restringendo l’area di operatività della misura ablatoria riguardo a un’intera azienda». Al contrario, amplia la possibilità di intervento collegando, in automatico, alla confisca delle quote del capitale sociale la confisca dell’intera azienda.

Un margine di manovra in linea con la ratio la misura di prevenzione che è quella di rimuovere i beni di provenienza illecita dal circuito dell’economia legale: beni che rappresentano un pericolo sociale in sé. Nel caso specifico i giudici di legittimità, respingono i dubbi di costituzionalità avanzati dal fallimento per la lesione del diritto di proprietà del terzo, le cui quote non erano state sequestrate, circostanza che gli avrebbe consentito di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni dell’impresa. Corretto anche il sequestro del conto corrente dell’imprenditore, alimentato dalle somme ricavate dal bene in sequestro.

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