Maggiorazione di conguaglio, no alla ritenuta sui rimborsi da società italiane alla madre olandese
La tassazione alla fonte è, invece, legittima sui dividendi in base alla Convenzione bilaterale in deroga al divieto delle norme Ue
La Cassazione con la sentenza n. 5154/2022 chiude la vicenda sul regime fiscale applicabile alla distribuzione di utili e al rimborso della maggiorazione di conguaglio da parte di una società italiana alla casa madre olandese sua totale controllante. E conferma la non applicabilità della ritenuta del 5% sul rimborso della maggiorazione di conguaglio al soggetto olandese, diretto beneficiario, mentre ne conferma l'applicazione sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre estera.
È legittima quindi l'applicazione della Convenzione Italia-Paesi bassi che prevede la ritenuta sugli utili distribuiti, mentre viene confermato il diritto della società italiana alla restituzione da parte dell'Agenzia delle entrate di quella appplicata sulla maggiorazione di conguaglio prevista a fini antielusivi sugli utili distribuiti. Infatti, poiché le disposizioni in tema di maggiorazione da conguaglio, che il giudice definisce come imposta "aggiuntiva" o "virtuale", non mirano a evitare o attenuare fenomeni di doppia imposizione esse incontrano il divieto della direttiva madri-figlie che pur vietando la ritenuta alla fonte su utili distribuiti nell'ambito di compagini societarie comunitarie ne ammettono la deroga da parte di convenzioni bilaterali tra Stati, ma solo se perseguono il fine di evitare casi di doppia imposizione. Nel caso in esame, dunque, le norme pattizie italo-olandesi hanno lo scopo di impedire che il socio possa giovarsi di benefici fiscali che non spettano invece alla società.
Per cui il Fisco dovrà restituire quanto applicato a titolo di ritenuta sul rimborso del conguaglio di maggiorazione che è pacificamente equiparato a un utile.