Giustizia

Magistrati onorari, Mae e diritto di difesa: il Cdm vara il Dl per chiudere le procedure di infrazione

Misure anche in materia di minori indagati e intercettazioni. Via libera anche all’estensione delle concessioni balneari fino al settembre 2027, con obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027

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di Francesco Machina Grifeo

Con un decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, il Governo corre ai ripari per provare a chiudere i 16 casi di infrazione e un caso EU Pilot per la mancata attuazione degli obblighi comunitari. In almeno 6 casi, spiega una nota di Palazzo Chigi, le norme introdotte saranno in grado di condurre all’immediata archiviazione. In altri 11 casi, invece, le norme sono la premessa per giungere in tempi rapidi all’archiviazione. L’obiettivo comunque è quello di raggiungere il numero minimo storico di procedure pendenti e allinearsi alla media europea.

Tra le procedure interessate dal decreto sono numerose quelle che riguardano la “Giustizia”, oltre al caso ormai annoso delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118). In particolare, il Governo è intervenuto sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081) chiarendo che anche malattia e maternità, ma in generale tutte le coperture cosiddette minori, dovranno essere estese dall’Inps a chi ha scelto il regime in esclusiva, secondo quanto previso dal Dl 116/2017. Regolato poi il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo; il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e il diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006).

Per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037) poi è stato previsto l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia. Ma il Governo è intervenuto anche sul corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090). Sul punto la Corte Ue, sentenza C-603 depositata oggi, decidendo un caso polacco, ha stabilito che i minori indagati o imputati devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio. E che a tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo interrogatorio o comunque nel corso di quest’ultimo. La Corte sottolinea poi che le informazioni sui diritti processuali dei minori devono essere comunicate in modo semplice ed accessibile e che un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti.

Altre misure hanno riguardato invece il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231); l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n. 2023/2056), la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279), il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022), la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

Tornando alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, “la collaborazione tra Roma e Bruxelles - si legge nel comunicato di fine seduta - ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari”. Prevista dunque l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027, la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, per garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Tra i criteri di valutazione delle offerte, infine, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

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