Amministrativo

Malfunzionamento del pannello di accesso alla ZTL: annullata la multa

Annullata la sanzione amministrativa per accesso abusivo alla Z.T.L. se il pannello segnaletico che indica l'attivazione o meno del varco non funziona è quanto stabilito dal Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 21746/2020

di Lorenzo Gigliati

La questione definita dalla sentenza in commento è relativa all'applicabilità dell'esimente della buona fede incolpevole ex art. 3, comma 2, l. n. 689/1981.

Il ricorrente, pare di intendere, richiedeva l'applicazione di tale esimente in ragione di una serie di circostanze che, di fatto, lo avevano indotto in errore circa l'illiceità della propria condotta.In particolare, e questo è l'elemento che si potrebbe rivelare di maggiore interesse anche in altre ipotesi, il ricorrente deduceva il malfunzionamento del pannello di accesso alla ZTL. In sostanza, non era visibile la nota dicitura "VARCO ATTIVO/VARCO NON ATTIVO".

Ipotizziamo fosse spento ovvero ci fosse un messaggio generico (come, ad esempio, asterischi ***). E, dunque, il ricorrente maturava il convincimento di poter accedere alla ZTL senza alcuna violazione di legge.Il Giudice, poi, osservava come il pannello elettronico di accesso costituisca una forma di segnaletica alternativa ma rilevava altresì la mancata dimostrazione dell'esistenza della segnaletica verticale, indicata dall'Amministrazione quale segnaletica principale.

La prova circa l'esistenza della segnaletica principale, infatti, gravava esclusivamente sull'Amministrazione comunale.

In assenza di tale prova contraria, dunque, il Giudice, unitamente ad altri elementi di fatto, riteneva doveroso applicare l'esimente della buona fede incolpevole ex art. 3, comma 2, l. n. 689/1981.

L'applicabilità dell'esimente della buona fede incolpevole ex art. 3, comma 2, l. n. 689/1981 viene a costituire un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.

Nel caso di specie, pare di intendere, il ricorrente deduceva di non risiedere a Roma e di aver appreso da fonti giornalistiche di ritardi nell'attivazione della ZTL A1.

Tali circostanze, in sostanza, unitamente al malfunzionamento del pannello di accesso alla ZTL sono state ritenute idonee dal Giudice quale motivo di errore sul fatto tale da ingenerare nel soggetto il convincimento incolpevole di agire secondo la legge.

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