Malpractice: esclusa la responsabilità della struttura quando il medico devia in casi eccezionali dal programma condiviso di tutela
Per i giudici di Milano è escluso il conivolgimento della struttura sanitaria per i danni cagionati al paziente dal medico di cui la stessa si avvale, solo nei casi del tutto eccezionali di inescusabilmente gravi
È esclusa la responsabilità della struttura sanitaria, per i danni cagionati al paziente dal medico di cui la stessa si avvale, solo nei casi del tutto eccezionali di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del comportamento del medesimo medico da quel programma condiviso di tutela della salute che accomuna quest’ultimo alla struttura sanitaria. Lo ha affermato il tribunale di Milano con la sentenza 19-20 settembre 2023 n. 7154.
Il fatto
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