Penale

Maltrattamenti in famiglia anche per il farmacista che vessa e umilia le dipendenti

Se il luogo di lavoro determina di fatto comunanza di vita è ravvisabile quel rapporto di "para-familiarità" che integra il reato

di Paola Rossi

La Corte di cassazione con la sentenza n. 23104/2021 ha riconosciuto come para-familiare la relazione instauratasi tra le dipendenti di una farmacia e il loro datore di lavoro che era uso trattarle umiliandole, molestandole sessualmente o addirittura ordinando loro di assumere compiti di colf, pena il licenziamento. Il carattere para- familiare del rapporto di lavoro è stato ravvisato dai giudici in alcune circostanze di fatto della vicenda: l'esiguo numero di lavoratori all'interno della farmacia e la vicinanza fisica tra essi e il datore dovuta allo spazio ristretto del luogo. Da tutto ciò le molestie e violenze venivano inquadrate come maltrattamenti in famiglia.

Il ricorrente contestava che il rapporto di sovraordinazione/subordinazione lavorativa, tra lui e le proprie dipendenti, potesse rappresentare quel consorzio di tipo familiare che costituisce lo scenario di fondo in cui è ravvisabile il reato ex articolo 572 del Codice penale. In particolare, faceva rilevare che la sua presenza in farmacia non era continua, cioè abituale, perché spesso egli si trovava nel proprio ufficio. Affermava, in sintesi, di occuparsi esclusivamente della gestione amministrativa della farmacia e di non aver condiviso l'attività di vendita cui erano, invece, sempre preposte le dipendenti che lo avevano denunciato. Quindi, afferma il ricorrente, non lavorando a stretto contatto tra loro non si poteva ravvisare quel tipo di condivisione di vita tipico di un rapporto familiare.

La Cassazione ha precisato più volte che anche il mobbing in ambito aziendale "ristretto" può determinare la commissione del reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò si determina in caso di relazioni abituali tra datore e dipendente e consuetudini di vita condivise connotate da un rapporto di fiducia. E a maggior ragione in caso questo determini una supremazia di una parte sull'altra. Infatti, i reati previsti in ambito familiare sono ravvisabili al di là della famiglia in senso stretto poiché le stesse norme incriminatrici indicano esplicitamente come vittime non solo i parenti, ma anche chi è sottoposto all'autorità dell'agente o chi è a lui affidato nell'esercizio di un'arte o di una professione. Determinandosi di fatto quella subordinazione/sovraordinazione fondata sulla fiducia tipica del rapporto tra familiari, che obbliga colui che è in posizione di supremazia a un atteggiamento protettivo (e non vessatorio, abusando della propria preminenza) contro la parte più debole della relazione. Relazione di fiducia che, appunto, può essere originata anche dal rapporto para-familiare di lavoro.

La mancata costituzione delle parti civili in appello a seguito del pagamento di un risarcimento da parte dell'imputato dopo la conclusione del primo grado di giudizio non è stato sufficiente secondo i giudici di merito a riconoscere la ricorrenza delle attenuanti generiche.

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