Penale

Maltrattamenti in famiglia in presenza di infra quattordicenne, no alla sospensione della pena

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38359 depositata oggi

Le condotte di maltrattamenti in famiglia in presenza di persona infraquattordicenne protratte anche all'indomani della reintroduzione della circostanza aggravante da parte del "Codice rosso" (art. 572, comma 2, cod. pen. trasformata da aggravante comune in aggravante ad effetto speciale) ostacolano la sospensione dell'esecuzione della pena senza che l'inasprimento punitivo, conseguente appunto al Codice rosso, giochi un qualche rilievo sulla decisione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38359 depositata oggi, rigettando il ricorso di un uomo contro l'ordine di esecuzione della pena di due anni di reclusione.

Secondo l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di Cassazione, in tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall'art. 572, comma 2, cod. pen. costituisce causa ostativa alla suddetta sospensione, nonostante l'abrogazione di tale norma, operata dall'art. 1, comma 1 -bis, del Dl 14 agosto 2013, n. 93 (convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), attese la natura "mobile" del rinvio contenuto nell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., all'art. 572, comma 2, cod. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572, comma 1, e 61, comma 1, n. 11-quinquies, cod. pen.

La Suprema corte precisa che "la continuità normativa tra l'originaria forma aggravata del reato di maltrattamenti ex art. 572, comma 2, cod. pen. e quella introdotta con l'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. deve intendersi limitata alle condotte commesse "in danno" dei minori di anni 14, unico terreno comune ad entrambe le aggravanti non rientrano, viceversa, nell'originaria previsione né possono ritenersi richiamate in forma "mobile" o formale, ai fini di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., le ulteriori forme di aggravamento della condotta introdotte con l'art. 61, n. 11-quinquies citato, trattandosi di nuove ipotesi di responsabilità aggravata, come tali soggette ai principi di tassatività e di irretroattività della legge penale".

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