È inammissibile la “class action amministrativa” tramite un ricorso giurisdizionale tendente a ottenere la condanna della Pa al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa, nel caso in cui parte ricorrente non abbia dimostrato che, nella fattispecie, ricorra effettivamente una ipotesi di “violazione di standard qualitativi ed economici”. Lo ha stabilito il Tar Milano con la sentenza 998/2024.
Massima
Processo amministrativo - Ricorso - Class action - Corretto svolgimento della funzione amministrativa - Presupposti - Fattispecie.
È inammissibile, per mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 1 d.lgs. n. 198 del 2009, la c.d. class action amministrativa tramite un ricorso giurisdizionale tendente a ottenere la condanna della Pa al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa, nel caso in cui parte ricorrente non abbia dimostrato che, nella fattispecie, ricorra effettivamente una ipotesi di “violazione di standard qualitativi ed economici” ex art. 1, comma 1, del citato d.lgs. n. 198/2009, ai fini della esperibilità della c.d. class action pubblica (o azione correttiva) e, in particolare, ove parte ricorrente contesti la sola “violazione dei termini” di legge per la costituzione e il funzionamento dei Consultori Familiari.
L’accesso alla tutela pubblica introdotta attraverso la class action di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2008 n. 198, persegue il fine dinnanzi l’inefficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, nell’ottica del perseguimento del modello di Amministrazione di risultato conforme al principio del dettato costituzionale.
A tal fine, i requisiti di natura soggettiva e soggettiva previsti dal legislatore consentono di filtrare le istanze di risposta all’azione amministrativa...
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