Mancata consegna, dati falsi e prezzi irrisori: così la vendita online nasconde la truffa
Riconosciuto il reato se la cessione è inscenata con artifici e raggiri. Si commette invece frode se viene consegnata una cosa per un’altra
I negozi chiusi in molte zone d’Italia e i limiti agli spostamenti stanno spingendo gli acquisti online di vestiario, elettronica, libri e alimenti. Ma affidarsi al web senza controllare feedback e attendibilità dei venditori può esporre a rischi. Si va dalle violazioni contrattuali, per ritardi nella consegna della merce, pacchi smarriti e ordini cancellati, ai reati di truffa e frode nell’esercizio del commercio.
La tutela civile
A segnare il confine tra un inadempimento civile e un reato è l’intento del commerciante. Infatti può accadere che una stessa circostanza, come la mancata consegna della merce, dipenda da errori o disorganizzazione e non da mala fede. Così, decorso il lasso di tempo fissato dal Codice del consumo (articolo 61 decreto legislativo 206/2005) – che impone al venditore di far recapitare l’oggetto senza ritardo o al massimo entro 30 giorni – lo si potrà sollecitare a provvedere, pianificare una seconda consegna o annullare l’ordine e chiedere il rimborso del prezzo ed eventuali danni.
Del plico smarrito, invece, risponde il corriere (articolo 1693 Codice civile), salvo casi fortuiti come il furto del mezzo o inesattezze dell’indirizzo fornito dal destinatario.Ancora, si violano gli obblighi di chiarezza e completezza con azioni o omissioni ingannevoli (articoli 21 e 22 Codice del consumo) se non si specificano subito particolari essenziali, come il fatto che le spese di spedizione sono escluse dal prezzo (Consiglio di Stato, 6984/2019), o si confonde l’acquirente con banner che, nel corso di una televendita, enfatizzano presunti doppi sconti (Tar Lazio, 3262/2020).
I reati
Più frequente è che i disguidi celino la volontà di ricavare ingiusti profitti. C’è truffa (articolo 640 Codice penale) se per attuare il proposito fraudolento si ricorre ad artifici o raggiri (Tribunale di Napoli, 12274/2020). È il caso della vendita inscenata dal venditore - che magari fornisce un falso nominativo o un fasullo luogo di residenza per dileguarsi (Tribunale di Torino 442/2020) - senza che abbia mai avuto l’intenzione di consegnare il bene (Cassazione, 21932/2020). Ma è truffa anche chiedere un prezzo molto più basso rispetto a quello iniziale per poi, una volta ricevuto il bonifico, disattivare l’utenza e bloccare l’account Facebook dell’acquirente rendendosi irreperibile (Cassazione, 9938/2020).
Quanto alla prova dell’intenzione di truffare, la si può trarre - mancando contatti diretti e testimoni - anche dalle e-mail e telefonate (Tribunale di Pescara, 279/2020). Peraltro, si riterrà dimostrata la responsabilità per truffa a carico di chi, fingendosi venditore per ricevere il pagamento della somma concordata, abbia contatti con la vittima tramite un’utenza di cellulare a lui intestata e gli fornisca codice fiscale e numero di prepagata, che nessun altro poteva conoscere (Corte d’appello di Ancona, 601/2020).
Se a prevalere è la truffa, non mancano i casi in cui si rinviene il reato residuale e meno grave di frode nell’esercizio del commercio che si configura quando il commerciante - senza usare artifici o raggiri al momento dell’acquisto - consegni una cosa per un’altra o una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita (articolo 515 Codice penale). L’imbroglio riguarda la fase esecutiva della vendita.Così, il Gip di Milano (decreto 2 aprile 2020, giudice Salvini) ha convalidato il sequestro preventivo, tramite oscuramento, delle pagine web su cui erano stati messi in vendita falsi kit diagnostici descritti come idonei a fornire rapide diagnosi dell’infezione da Coronavirus. Il motivo? Il fatto che l’unico sistema attendibile è il tampone e che i prodotti per diagnosi fai da te non hanno le qualità dichiarate.
Le pene per i reati commessi su “mercati” virtuali, poi, sono aggravate per la minorata difesa se si dimostri - guardando alla vicenda concreta -che il venditore abbia realmente approfittato delle circostanze a suo favore come la lontananza dalla vittima (Tribunale di Genova, 3892/2019).
Fabio Di Resta
DottrinaAvv. Fabio Di Resta
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