Rassegne di Giurisprudenza

Mancata consegna dei documenti di una macchina agricola: risoluzione contratto di vendita dei veicoli a motore

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Compravendita - Veicoli a motore - Mancata consegna della documentazione - Risoluzione del contratto di vendita - Legittimità.
Nella vendita dei veicoli a motore la mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene venduto rappresenta un grave inadempimento che legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto. A norma dell'art.1453 comma terzo cc non assume rilevanza la consegna tardiva visto che il compratore non può più adempiere all'obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione. Tale principio si applica anche alla documentazione inerente i veicoli oggetto di compravendita (macchina agricola), ovvero la targhetta identificativa contenente il numero di telaio della rotopressa, qualificabile come macchina agricola.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 30 marzo 2021 n. 8767

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - In genere - Certificato di abitabilità - Mancata consegna - Azione di risoluzione del contratto - Rilascio successivo all'instaurazione del giudizio - Irrilevanza - Esclusione - Incidenza ai fini dell'importanza dell'inadempimento - Valutabilità.
In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità, non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Non può, pertanto, negarsi rilievo, al rilascio della certificazione predetta nel corso del giudizio relativo all'azione di risoluzione del contratto, promosso dal compratore, nonostante l'irrilevanza dell'adempimento successivo alla domanda di risoluzione stabilita dall'art. 1453 terzo comma cod. civ., perché si tratta di circostanza che evidenzia l'inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l'effettiva conformità dell'immobile alle norme urbanistiche.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 15 febbraio 2008 n. 3851

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso - Vendita di autoveicoli - Obbligo di consegna al compratore del foglio complementare - Sussistenza.
In tema di compravendita di autoveicoli, tra gli obblighi del venditore rientra, giusto quanto disposto dall'art. 1477 cod.civ., anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta, tra cui il "foglio complementare", qualora si tratti di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico (nel caso di specie, un carrello stradale); il venditore è pertanto responsabile se, non essendo in possesso dei documenti da consegnare insieme al bene, non si attivi per entrarne in possesso e provvedere tempestivamente alla loro consegna.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 14 maggio 2004 n. 9207