Mancata contestazione: multa annullata per generica descrizione dell'illecito
Per una sosta vietata nel verbale non era riportato né il numero civico né il punto esatto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l'infrazione
Il Giudice di Pace di Alessandria, con la sentenza n. 465 dell'8 gennaio 2021 ha annullato la multa, notificata in via differita, per la generica descrizione dell'illecito in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 201 del codice della strada.
La vicenda
Un automobilista propone opposizione davanti al Giudice di pace finalizzata all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa in esito al rigetto del ricorso davanti al Prefetto avverso il verbale con cui l'automobilista era stato sanzionato per aver parcheggiato in sosta il veicolo senza rispettare le prescrizioni dettate ed imposte dalla segnaletica. Il ricorrente, dopo aver lamentato una carenza motivazionale del provvedimento opposto, deduceva a principale e assorbente motivo di ricorso la genericità della contestazione in quanto nel verbale non era riportato né il numero civico né il punto esatto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l'infrazione. Segnatamente, nel verbale era solo riportato che il conducente-trasgressore aveva effettuato una sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata.
La decisione
Per i giudice di Pace deve ritenersi annullabile la sanzione elevata all'automobilista per aver parcheggiato il veicolo senza rispettare le prescrizioni del codice della strada, ad esempio lontano dal margine della carreggiata, qualora il verbale, non immediatamente notificato, in quanto l'infrazione rilevata con l'apparecchiatura Targa System, contenga una generica descrizione dell'illecito, dunque non rispondente alla prescrizione di cui all'articolo 201 codice della strada, nonché una discrasia tra l'indirizzo sul fotogramma in cui è raffigurato il mezzo e quello indicato nel verbale medesimo. L'ufficio governativo, costituitosi in giudizio, aveva prodotto la documentazione che aveva portato all'accertamento ed i fotogrammi a riprova dell'avvenuta infrazione, documentazione dalla quale emerge, come sottolinea il giudice di Pace, che l'infrazione era stata rilevata direttamente da personale della Polizia Municipale attraverso l'utilizzo di apparecchiatura Targa System. Evidenziato, nelle controdeduzioni, che l'organo accertatore aveva rilevato e riportato nel verbale che il veicolo oggetto dell'infrazione era distante dal margine destro della strada. Ad ulteriore specificazione della descrizione sommaria contenuta nel verbale, si aggiungeva come il veicolo era stato posizionato ad alcuni metri dal ciglio della strada e, come d'abitudine di molti automobilisti, era stato rinvenuto davanti ad alcune transenne volte a delimitare l'area pedonale della piazza. Tuttavia, come rappresentato dall'opponente, il fotogramma in cui è raffigurato il mezzo ha stampato un indirizzo di rilevamento diverso rispetto a quello indicato nel verbale. Questa discrasia, unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell'illecito contenuta nel verbale, in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo al luogo dell'infrazione, fa ritenere che la Pubblica Amministrazione non abbia rispettato la prescrizione in materia di notifica differita. Il magistrato onorario ricorda che la stessa Cassazione afferma che il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 1930/2018).