Penale

Mancata corresponsione degli alimenti: sì alla sospensione condizionale della pena se il giudice lo ritiene

Nel caso il coniuge inadempiente si trovava in una grave crisi economica

di Giampaolo Piagnerelli

Se il coniuge versa in una situazione economica precaria e non possa versare l'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla concessione della sospensione condizionale della pena tenendo conto della grave situazione del coniuge. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza n. 1867/21. Alla base della decisione una situazione in cui il marito non riusciva più – in funzione della grave crisi economica in cui versava – a corrispondere 600 euro mensili ai figli minori come disposto in sede di separazione personale. Con un motivo di ricorso l'imputato ha rilevato come anche la Corte di merito avesse riconosciuto la precarietà delle condizioni economiche dell'imputato, al punto di negare la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Sostiene la Cassazione che il giudice della cognizione è tenuto a svolgere un motivato accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, allorchè risultino, come nel caso di specie elementi idonei a far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l'obbligo. Secondo quanto disposto dalla Cassazione, la questione riguarda se, in caso di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, il giudice debba o meno considerare e valutare anche le condizioni economiche dell'obbligato. E a tal proposito ci sono due differenti correnti giurisprudenziali. Secondo una prima, nel caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'obbligo risarcitorio, il giudice non è tenuto a effettuare alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato; secondo altra giurisprudenza, invece, (condivida dalla Cassazione in esame) è necessario compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato solo nei casi in cui emergano dagli atti elementi che risultino idonei a far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l'obbligo economico impostogli. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame di principi indicati e dunque anche sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio.

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