Civile

Mancato godimento delle ferie: onere della prova a carico del lavoratore

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro subordinato - Indennità sostitutiva delle ferie - Controversia - Onere della prova.
Il lavoratore che agisca in giudizio per richiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni a esse destinate, dal momento che lo svolgimento dell'attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata dell'effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 aprile 2020 n. 7696

Controversie - Diritto all'indennità sostitutiva di ferie e permessi - Presupposti - Onere probatorio. (Cc, articolo 2697)
Ai fini del diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il mancato godimento delle ferie, delle festività e dei permessi.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 aprile 2013 n. 9599

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali - Onere probatorio a carico del lavoratore - Oggetto - Fondamento.
Il lavoratore (nel caso di specie, informatore medico-scientifico) che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni a esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 dicembre 2004 n. 22751

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle ferie.
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni a esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 agosto 2003 n. 12311

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