Comunitario e Internazionale

Mandato d’arresto, doppia incriminabilità non pretestuosa

Non tutti gli elementi dei reati nei due Paesi devono essere coincidenti

di Giovanni Negri

Per il rispetto del requisito della doppia incriminabilità, nel contesto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, non serve la piena coincidenza di tutti gli elementi costitutivi del reato nello Stato di emissione in quello di esecuzione. Lo afferma la Corte di giustizia europea, con la sentenza nella causa C-168/21. I fatti: nel giugno 2016 le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione. La pena corrisponde al cumulo di quattro sanzioni inflitte per quattro reati, tra cui quello qualificato come «devastazione e saccheggio». La Corte d’appello di Angers, Francia, ha rifiutato la consegna, sostenendo che due delle condotte sottese a quest’ultimo reato non costituivano reato in Francia. In particolare, secondo la legge italiana, contrariamente a quella francese, il pregiudizio all’ordine pubblico costituisce un elemento essenziale ai fini della qualificazione di tale reato.

Innanzitutto, la Corte precisa che, per determinare se la condizione di doppia incriminabilità è soddisfatta, è sufficiente che i fatti che hanno dato luogo all’emissione del mandato costituiscano un reato anche per la legge dello Stato membro di esecuzione. Non occorre che i reati siano identici nei due Stati membri interessati: così per decidere se esiste un motivo di non esecuzione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a verificare se gli elementi di fatto del reato che ha dato luogo all’emissione sarebbero, in quanto tali, costitutivi di un reato anche sulla base della legge dello Stato membro di esecuzione nell’ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo.

La Corte osserva poi che, in quanto eccezione alla regola secondo la quale il mandato deve essere eseguito, il motivo di non esecuzione facoltativa costituito dalla condizione della doppia incriminabilità del fatto deve essere interpretato restrittivamente e non certo in maniera da neutralizzare più facilmente l’obiettivo di agevolare e accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie. Pertanto, un’interpretazione secondo la quale l’esecuzione sarebbe possibile solo in caso di una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato nelle leggi di riferimento, anche per quanto riguarda l’interesse giuridico tutelato, pregiudicherebbe l’effettività della procedura di consegna.

Infatti, «alla luce dell’armonizzazione minima nell'ambito del diritto penale a livello dell’Unione, una siffatta corrispondenza esatta può non sussistere per un gran numero di reati». Una lettura così restrittiva limiterebbe considerevolmente i casi in cui la condizione di doppia incriminabilità potrebbe essere soddisfatta, mettendo così a repentaglio l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584. Inoltre, questa interpretazione disattenderebbe anche l’azione di contrasto all’impunità della persona ricercata che si trova in un territorio diverso da quello nel quale ha commesso un reato.

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