“Manovra 2025”, reati tributari: beni confiscati assegnabili al Fisco
Lo prevede l’articolo 117 del Ddl Bilancio. L’articolo 108 invece prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia
I beni sottoposti a confisca nell’ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, potranno essere assegnati agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta. Lo prevede il Ddl Bilancio, all’esame del Parlamento, all’Articolo 117 (Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). Si consente così agli organi che già ne abbiano avuto l’uso in costanza di sequestro di acquisire i beni, allineandola disciplina a quella prevista dal Tu stupefacenti nonché a quella in materia di contrabbando doganale, che già contemplano l’assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.
La disposizione - come evidenzia la relazione tecnica - non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, “poiché realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Il comma unico dell’articolo 117 modifica l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L’articolo 18-bis prevede che i beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. Il disegno di legge inserisce un’ulteriore disposizione (comma 1-bis) nell’articolo 18-bis, con la quale si precisa che i beni sottoposti a confisca nell’ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.
L’Articolo 108 della “Manovra” invece prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
L’articolo - “Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi” - è composto da un unico comma che modifica l’articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005. La disposizione prevede che non sono soggetti ad esecuzione forzata: i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto (legge n. 89 del 2001), o di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il disegno di legge estende la non assoggettabilità ad esecuzione forzata anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
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ART. 108. (Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi) 1. All’articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, nonché al pagamento di tasse e tributi».
ART. 117. (Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) 1. All’articolo 18-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell’Amministrazione finanziaria.».