Famiglia

Mantenimento e iscrizione ipotecaria, il giudice deve verificare la sussistenza del pericolo di inadempimento dell'obbligato

Nota a Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1076

di Giancarlo Cerrelli*

Una recente ordinanza della Cassazione ( Cass. civ., sez. I, ord., 16 gennaio 2023, n. 1076 ) ha sancito un principio di diritto secondo cui in « tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art 2884 c.c.».

Tale decisione è stata propiziata da una sentenza della Corte d'Appello di Milano che erroneamente ha accolto l'appello proposto dall'ex moglie disponendo che fosse iscritta, o mantenuta l'iscrizione già eseguita dell'ipoteca su tutti i beni immobili dell'ex marito nella misura di circa 140 mila euro, a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori.

Secondo la Corte d'Appello, infatti, per l'iscrizione ipotecaria da parte del creditore non era richiesta l'esistenza e la permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento del debitore, tenuto conto della finalità dell'istituto di assicurare l'adempimento di un credito già accertato. Contro tale decisione l'ex marito ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo due motivi di illegittimità.

I motivi del ricorso

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli art. 156 comma 5 c.c., dell'art. 2818 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nr 3, c.p.c. per avere la Corte di appello interpretato non correttamente la normativa in tema di iscrizione ipotecaria a seguito di sentenza di separazione.

Con un secondo motivo è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione degli art. 2872,2874,2875 e 2876 c.c., 337 ter e 337 septies c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello non correttamente applicato ed interpretato le norme sulla riduzione dell'ipoteca e sulla durata del dovere di mantenimento dei figli.

Il ricorso è risultato fondato.

La Corte d'Appello, muovendo dal disposto dell'art. 156 comma 5 c.c. (che stabilisce la regola secondo cui "la sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria ai sensi dell'art. 2818"), ha ritenuto erroneamente che detta misura non fosse condizionata all'esistenza ed alla permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento del debitore o di inadempimento già accertato.

A parere della Suprema Corte, tuttavia, una tale interpretazione della norma, fondata sul solo dato letterale e del tutto svincolata dal contesto in cui è inserita, non è condivisibile.

"La disposizione, infatti, deve necessariamente, essere letta – afferma la Cassazione - guardando al sistema delle tutele apprestate dall'art. 156 c.c. e della legge nr 898/1970, art. 8 e alle loro finalità."

Le tutele poste dal legislatore per garantire il credito dell'ex coniuge


Il legislatore, come è stato correttamente rilevato dalla stessa Corte ( Cass. 12309/2004 ), ha apprestato una serie di tutele per garantire il credito del coniuge o ex coniuge stabilendo una proporzione; ha, infatti, ritenuto che la valutazione del coniuge, circa la sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, rimane sindacabile nel merito, sì che la mancanza originaria o sopravvenuta di tale pericolo determina l'estinzione della garanzia ipotecaria, e il conseguente diritto dell'obbligato di ottenere dal giudice l'emanazione dell'ordine di cancellazione dell'ipoteca (Cass. 12309/2004; cfr. anche, Trib. Salerno 8.5.2008).

La Suprema Corte rileva, infatti, che le "garanzie reali, garanzie personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposti, a seconda dei casi, solo se ricorre l'inadempimento o il pericolo di inadempimento sicché appare sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle dette condizioni".

La Cassazione ha, pertanto, censurato la decisione della Corte territoriale, che, peraltro, non aveva neppure tenuto conto del principio di diritto, sopra enunciato, dalla menzionata sentenza n. 12309/2004.

La Corte territoriale, infatti, aveva meramente disposto l'iscrizione ipotecaria senza alcun apprezzamento circa il rischio che il ricorrente potesse sottrarsi o meno all'adempimento stesso; mentre, qualora, invece, risultino assenti originariamente i presupposti per stabilire delle proporzionate garanzie a tutela del credito dell'ex coniuge - cioè l'inadempimento o il pericolo di inadempimento da parte del coniuge debitore - non può sorgere alcun vincolo fondato conformemente alle ragioni per le quali la legge lo consente, in quanto apparirebbe sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno, o più beni del debitore in assenza delle dette condizioni.

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*A cura del Prof. Avv. Giancarlo Cerrelli

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