Famiglia

Mantenimento dei figli, vanno confrontati i redditi dei genitori

Per la Cassazione, per quantificare il contributo del genitore non collocatario si deve osservare il principio di proporzionalità

di Camilla Vitali

Nel quantificare il contributo dovuto per il mantenimento dei figli deve essere rispettato il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori. È quanto afferma la Cassazione con l’ordinanza 19299, depositata il 16 settembre 2020.

La vicenda nasce dal ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da un padre il quale, tra le altre cose, ha chiesto la riduzione a 1.000 euro del contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, già fissato in 3.000 euro, motivando l’istanza sulla base dell’insorgenza di un glaucoma invalidante che ne aveva compromesso la capacità lavorativa di medico dentista.

Il giudice di primo grado, considerata la flessione dei redditi del ricorrente, ha fissato il contributo dovuto in 1.900 euro, confermando le restanti condizioni stabilite al momento della separazione.

La Corte adita in sede di appello, in parziale riforma, ha rideterminato il contributo in 1.400 euro.

Il provvedimento è stato impugnato dal padre che, fra gli altri motivi, ha lamentato come l’importo fosse stato quantificato «senza rispettare il principio di proporzionalità rispetto al reddito dell’istante, trascurando per l’effetto la maggiore capacità economica dell’altro genitore, tra l’altro nemmeno aggiornata». Motivo accolto dalla Suprema Corte che ha ritenuto del tutto assente il raffronto tra i redditi dei due coniugi, e che pertanto, limitatamente a questo punto, ha cassato la sentenza impugnata rinviando al giudice d’appello in diversa composizione.

Per la Cassazione, infatti, a seguito della crisi della relazione di coppia, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori - e dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, a essi equiparati sotto tale profilo - «deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da costui goduto», richiamando espressamente una precedente pronuncia sul punto (Cassazione, 4811/2018).

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