Marchi collettivi ed indicazione geografica protetta
Marchi e brevetti - Denominazione geografica protetta - Marchi collettivi - Registrazione - Classificazione Internazionale di Nizza - Rimodulazione - Esclusione
I marchi collettivi sono segni distintivi volontari, destinati, come le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi; si ammette ex articolo 11 CPI, c. 4, la registrazione come marchio collettivo di denominazioni geografiche, contemplando però che l'UIBM possa vietarne la registrazione, ove riscontri che la loro adozione possa creare situazioni di ingiustificato privilegio, recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione oppure potrebbe comportare una rimodulazione non consentita dell'elenco dei prodotti o servizi oggetto della Classificazione Internazionale di Nizza.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 maggio 2019 n. 12848
Beni - Immateriali - Marchio - Prodotti - Affini - Marchio collettivo - Funzione - Tutela del prodotto e non dell'attività produttiva dell'impresa - Conseguenze - Estensione della tutela ai prodotti affini - Esclusione - Marchio collettivo consistente in un nome geografico - Utilizzo per altri prodotti - Liceità - Limiti.
Il marchio collettivo tutela uno specifico prodotto, non l'attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che la tutela da esso apprestata non si estende, oltre ai prodotti specificamente contraddistinti, anche ai prodotti affini, i quali, in quanto riconducibili all'attività di impresa, rientrano solo nell'ambito di protezione del marchio individuale, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 ("ratione temporis" applicabile). Ne consegue che se il marchio collettivo sia costituito da un nome geografico, qualsiasi altro prodotto, sia esso, o no, simile a quello tutelato dal marchio collettivo, può avvalersi di detta denominazione, purché se ne faccia uso corretto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del r.d. menzionato.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 dicembre 2010, n. 24620
Concorrenza (diritto civile) - Sleale - Atti di concorrenza - In genere - denominazione d'origine di un determinato prodotto - Tutela attuata con specifico provvedimento legislativo
La tutela della denominazione d'origine di un determinato prodotto, attuata con specifico provvedimento legislativo (nella specie, le leggi n. 506 del 1970 e n. 26 del 1990 concernenti il "prosciutto di Parma" nella sua specifica caratteristica di lavorazione a crudo), in quanto diretta ad impedire l'uso della denominazione stessa per prodotti identici, ma di qualità e provenienza non corrispondenti a quelle per le quali quest`ultima è stata normativamente riconosciuta, non preclude l`uso del medesimo nome geografico a chi realizzi e commerci, nella zona cui tale nome è riferibile, prodotti dichiaratamente diversi, ancorché affini, obiettivamente non confondibili (nella specie, per essere il prodotto indicato come "prosciutto cotto"), senza servirsi di segni distintivi altrui.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 1991, n. 2942