Penale

Marchi contraffatti, per integrare il reato non occorre la realizzazione dell'inganno

L'articolo 474 c.p. tutela il principio di "fede pubblica" nell'affidamento che i soggetti ripongono nei marchi e nei segni distintivi che immediatamente caratterizzano le opere d'ingegno ed i prodotti industriali

di Alberta Antonucci , Mattia Miglio


Con la sentenza in commento la Seconda Sezione della Cassazione Penale fornisce importanti spunti in materia di contraffazione e commercio di prodotti falsi.

Nel caso odierno agli imputati veniva contesta la violazione degli artt. 473 e 474 c.p. data la ricettazione e la detenzione per la vendita di merce con segni contraffatti di un noto marchio nell'ambito del fashion.

In primo grado i soggetti venivano assolti in quanto il fatto non costituiva reato. In particolare nelle motivazioni veniva precisato che sebbene i marchi figurativi del brand fossero stati riprodotti in modo identico, mancava il marchio nominativo. Pertanto solo al marchio nominativo veniva attribuito il potere di segno distintivo ex art. 474 c.p..

Anche la stessa Corte d'Appello confermava il primo grado specificando che il disegno (figurativo) riprodotto sulla merce rinvenuta "non fosse univocamente indicativo del marchio figurativo depositato da B. e non consentisse di ritenere raggiunto quel grado di somiglianza necessario per la sussistenza del delitto". E veniva altresì argomentato che la fantasia del brand, composta da quadri bianchi e neri, riproduce sostanzialmente il famoso tartan scozzese e pertanto non evoca solo la casa di moda ma anche altre case di moda britanniche.

Successivamente, la Cassazione, accogliendo il ricorso della parte civile, precisa che - nonostante l'assenza del marchio nominativo - è presente comunque un marchio figurativo che indiscutibilmente è un carattere distintivo della casa di moda. Ed ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 474 c.p., l'alterazione dei marchi contemplata dall'art.473 c.p. coinvolge anche "la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione".

La Suprema Corte intervenendo per fare chiarezza sulla fattispecie dell'art.474 c.p. descrive che viene tutelata non tanto la libera determinazione dell'acquirente ma quanto il principio di "fede pubblica" e quindi l'affidamento che i soggetti ripongono nei marchi e nei segni distintivi che immediatamente caratterizzano le opere d'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del marchio.

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