Famiglia

Marito tenuto a versare l'assegno divorzile se la ex moglie lavora con rinnovi annuali senza contratto a tempo indeterminato

Nell'assegnazione della somma ha giocato un ruolo fondamentele anche la differenza di reddito percepita (il marito guadagnava circa 50mila euro in più della donna)

di Giampaolo Piagnerelli

Il marito è tenuto a versare l'assegno divorzile se la ex moglie - pur avendo ricevuto l'assegnazione della casa coniugale - non ha mai lavorato con contratto a tempo indeterminato, ma semplicemente con rinnovi annuali di impiego nel settore dell'insegnamento. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 665/23.

Venendo ai fatti l'ex marito, attuale ricorrente, ha denunciato la «violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della legge 898/70 per l'errata valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile in base al criterio della funzione assistenziale», per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto che l'ex moglie non avesse un'occupazione stabile e continuativa, mentre aveva avuto una continuità dell'impiego nell'insegnamento per ben sette anni consecutivi, conseguendo così una stabilità sostanziale di occupazione e di reddito e una piena autonomia economica.

La Cassazione si è trovata in linea con la Corte d'appello, che nel ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, ha valutato ogni profilo di rilevanza, evidenziando che:
a) era dimostrato, sotto il profilo perequativo-compensativo, che la donna si era dedicata alla cura e alla crescita dei due figli per tutta la durata (venti anni) del rapporto matrimoniale e che non aveva un'occupazione stabile come insegnante, perché assunta con incarichi annuali;
b) poiché l'ex marito, pediatra, non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi aggiornata, non era possibile stabilire con esattezza l'entità del patrimonio immobiliare effettivo di cui era titolare dopo la morte della madre avvenuta nel 2019, specificamente con riferimento a una villa in Sanremo, di cui già aveva la nuda proprietà, risultando l'ex marito proprietario anche di due unità immobiliari a Torino e avendo egli acquisito, come da dichiarazione di successione prodotta, beni mobili per un valore di 209.376,00 euro.
c) dal raffronto dei redditi lordi degli ex coniugi nel 2018, pur considerando le proprietà immobiliari dell'ex moglie e in particolare che quest'ultima si era impegnata, in sede di accordi di separazione, a trasferire ai figli la nuda proprietà della casa familiare, risultava un reddito annuo complessivo di 21mila euro della donna e di circa 70mila euro dell'odierno ricorrente. E' di tutta evidenza, quindi, come le proprietà di immobili dell'uomo nonché il divario tra i redditi dei due hanno segnato un punto a favore dell'ex moglie.

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