Lavoro

Marittimi, prolungamento contributivo fuori dal computo pensionistico se sfavorevole

La Corte costituzionale, sentenza n. 224 depositata oggi, conferma così il proprio indirizzo in favore dei lavoratori

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di Francesco Machina Grifeo

La Consulta torna, questa volta con riguardo ai marittimi, sulla questione della neutralizzazione dei contributi nelle ipotesi in cui determinati vantaggi previdenziali si risolvano in un deteriore trattamento pensionistico. La Corte costituzionale, sentenza n. 224 depositata oggi, conferma così il proprio indirizzo in favore dei lavoratori, ribadendo il principio per cui la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo "vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato".

Il Tribunale ordinario di Cassino, con ordinanza del 21 giugno 2021, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che non consentono di neutralizzare il prolungamento contributivo, previsto per i lavoratori marittimi che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui questo viene a determinare un effetto paradossale, diminuendo l'importo della pensione.

La questione, dunque, riguarda il prolungamento dei periodi di effettiva navigazione mercantile, svolti successivamente al 31 dicembre 1979 di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso. Secondo il rimettente l'effetto sfavorevole si determinerebbe perché, mentre il prolungamento contributivo è utile ai fini del raggiungimento del periodo minimo necessario alla maturazione del diritto a pensione, quando tale diritto è maturato a prescindere dal prolungamento, questo, nello spalmare la retribuzione percepita su un periodo più lungo, causa una riduzione dell'importo mensile che, quando coincide con gli ultimi cinque anni di lavoro, influisce sull'importo della pensione.

Un ragionamento fatto proprio dalla Corte che afferma: "Quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi". Così tornando al caso specifico, pur rimanendo fermo l'importo complessivo delle retribuzioni percepite, queste si redistribuiscono su periodi del 40 per cento più lunghi rispetto ai giorni di effettiva navigazione, con conseguente diminuzione della base pensionistica costituita dalla media retributiva degli ultimi cinque anni. Il meccanismo riguarda quei marittimi che, superata la soglia minima per il diritto a pensione, non abbiano raggiunto il massimo dei periodi utili alla pensione rimanendo penalizzati dalla estensione dei periodi contributivi.

Pertanto, prosegue la Consulta, i giudici hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l'art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'articolo 24 della legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati.

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