Mediazione civile: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si segnalano le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata ad avviare la procedura mediativa; (ii) negoziazione assistita e responsabilità per infortunio occorso nella corte condominiale; (iii) mediazione obbligatoria, inosservanza dell'ordine del giudice e declaratoria di improcedibilità; (vi) negoziazione assistita, mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e scrutinio della questione di legittimità costituzionale; (v) mediazione obbligatoria e regime della competenza territoriale; (vi) mediazione obbligatoria, liti soggette ed esercizio dell'azione revocatoria.
ADR - I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale Vibo Valentia, sezione civile, sentenza 30 npvembre 2020, n. 666
In merito alla individuazione della parte onerata ad avviare la procedura mediativa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, già oggetto di un nutrito dibattito in dottrina e giurisprudenza, la pronuncia, si uniforma al "dictum" delle Sezioni Unite (Sent. n. 19596 del 2020), che, al fine di dirimere il conflitto, ha allocato tale "onus" in capo al creditore, ossia alla parte opposta, in ragione della sua posizione di attore in senso sostanziale in seno al giudizio.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Genova, sezione II civile, sentenza 3 dicembre 2020, n. 2019
La pronuncia assoggetta alla procedura di negoziazione assistita l'azione esercitata ai sensi degli articoli 2043/2051 c.c. e volta ad ottenere la condanna di un Condominio al risarcimento del danno in conseguenza di un infortunio occorso all'attore dall'improvvisa apertura di una voragine in un'area ritenuta di pertinenza condominiale.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione VI civile , sentenza 7 dicembre 2020, n. 18887
Nell'ambito di un giudizio di opposizione al procedimento per convalida di sfratto per morosità, la decisione ricollega alla mancata prova documentale dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Bergamo, sezione IV civile, sentenza 29 dicembre 2020, n. 1897
Disattendendo l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte opponente nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice lombardo, richiamando quanto espresso sulla dedotta questione dalla Corte costituzionale (Sent. n. 97 del 2019), ribadisce di non ritenere irragionevole o arbitraria la scelta legislativa di rendere obbligatorio il procedimento preliminare di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo a differenza di quanto invece disposto per la procedura di negoziazione assistita.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Ancona, sezione II civile, sentenza 11 febbraio 2021, n. 191
Pur nel quadro di una controversia che, essendo insorta in materia di leasing immobiliare, non prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio, la pronuncia ha cura di precisare che è la competenza territoriale del giudice ad attrarre e determinare quella dell'organismo di mediazione e non già viceversa.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Mantova, sezione II civile, sentenza 16 febbraio 2021, n. 174
La decisione afferma che l'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. non rientra tra le controversie assoggettate al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
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ADR - IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata ad avviare la procedura conciliativa – Grava sul creditore opposto – Fattispecie concernente procedimento monitorio relativo a prestito bancario assistito da garanzia personale. (Cpc, articoli 633, 645, 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di controversie soggette a mediazione obbligatoria, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la procedura mediativa è allocato in capo al creditore, ossia alla parte opposta, in ragione della sua posizione di attore in senso sostanziale in seno al predetto giudizio. Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia improcedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un credito azionato in monitorio a seguito di prestito bancario chirografario assistito da garanzia personale, il giudice adito, rilevato che il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda risultava riconducibile alla condotta inerte assunta da entrambe le parti, non avendo quest'ultime avviato la mediazione obbligatoria nel termine prescritto, ha concluso per l'improcedibilità del giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite in ragione della recente composizione ad opera della Sezioni Unite della Suprema Corte del contrasto giurisprudenziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
• Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, sentenza 30 novembre 2020, n. 666 – Giudice Giuseppina Passarelli
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Controversie – Caduta in area condominiale – Azione di risarcimento danni – Danno subito quantificabile nella somma di circa diciannovemila euro – Assoggettamento della lite alla procedura di negoziazione assistita – Necessità – Inosservanza – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio. (Cc, articoli 1117, 2043 e 2051; Dl. n. 132/2014, articolo 3)
La controversia avente ad oggetto la domanda con la quale l'attore chieda, nei confronti di un condominio, il risarcimento dei danni – quantificabile in concreto nella somma di circa diciannovemila euro – conseguenti ad una caduta riconducibile ad una voragine apertasi in un'area ritenuta di pertinenza condominiale, rientra tra quelle per le quali il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, come convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ne consegue che, ove l'attore non fornisca la prova del suo rituale espletamento pur a seguito dell'invito rivoltogli dal giudice, la condizione di procedibilità non può dirsi avverata, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio e sua condanna al pagamento delle spese di lite.
• Tribunale di Genova, Sezione II civile, sentenza 3 dicembre 2020, n. 2019 – Giudice Marino Ferrari
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte gravata dell'onere di esperire il tentativo conciliativo obbligatorio – Mancata prova dell'esperimento del procedimento – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie in materia locatizia. (Cpc, articoli 665 e 667; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora la parte gravata dell'onere di esperire il tentativo conciliativo obbligatorio, pur invitata dal giudice, non depositi in giudizio alcun documento attestante l'avvenuto esperimento della mediazione, seppur con esito negativo, limitandosi a dedurre che il procedimento si è concluso "…con esito negativo per la nota pandemia…", la condizione di procedibilità non può ritenersi avverata, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità, il giudice adito, rilevato il mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, ha dichiarato improcedibile l'azione con condanna di parte attrice anche alla refusione delle spese di lite in favore della controparte).
• Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 7 dicembre 2020, n. 18887 – Giudice Manuela Sorrentino
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Mediazione obbligatoria – Obbligatorietà del tentativo per i giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo – Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della negoziazione assistita – Disomogeneità delle fattispecie poste a confronto – Non fondatezza della questione. (C ost. articoli 3, 22 e 111; Dl n. 132/2014, articolo 3; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di negoziazione assistita, deve essere disattesa l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del Dl n. 132/2014, sollevata in riferimento agli articoli 3, 22 e 111 Cost., laddove si dispone, diversamente da quanto previsto per il procedimento di mediazione obbligatoria dall'articolo 5, comma 4, lettera a), l'esclusione dell'applicazione della procedura conciliativa in esame con riferimento ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione. Infatti, la disomogeneità dei due istituti processuali, sostanzialmente rappresentata dalla presenza nella mediazione della figura di un terzo, il mediatore, del tutto indipendente rispetto alle parti, giustifica la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo quest'ultima e non la negoziazione assistita, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2019, n. 97).
• Tribunale di Bergamo, Sezione IV civile, sentenza 29 dicembre 2020, n. 1897 – Giudice Silvia Russo
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Organismi di mediazione – Competenza territoriale – Articolo 4 del D.lgs. n. 28 del 2010 – Interpretazione – Determinazione del foro della controversia – Localizzazione in ragione della presentazione dell'istanza presso l'organismo di mediazione adito – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 28 e 29; Dlgs n. 28/2010, articolo 4)
In tema di mediazione obbligatoria, la regola contenuta nell'articolo 4 del Dlgs n. 28 del 2010, in base alla quale la domanda di mediazione è presentata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, collega la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia stabilito secondo le norme del codice di procedura civile, e non viceversa. Dunque, la libertà di colui che introduce la domanda giudiziale di adire uno dei tre fori convenzionali concorrenti (nel caso di specie, in base all'applicazione congiunta degli articoli 28, 29 cod. proc. civ. nonché delle previsioni contenute nel contratto di leasing immobiliare stipulato inter partes) rimane tale, a prescindere da dove è stata previamente introdotta la domanda di mediazione. Avallare il ragionamento contrario, significherebbe derogare alle regole processuali dettare in merito al regime della competenza (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 settembre 2015, n. 17480).
• Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 11 febbraio 2021, n. 191 – Giudice Willelma Monterotti
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Azione revocatoria – Assoggettabilità – Esclusione. (Cc, articolo 2901; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'azione revocatoria non rientra tra le controversie per le quali è reso obbligatorio il previo esperimento del procedimento a pena di improcedibilità del giudizio (Nel caso di specie, a fronte dell'erogazione di un mutuo, i cui pagamenti rateali erano rimasti inevasi, trattavasi di azione ex articolo 2901 cod. civ. intentata dalla banca per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto con cui i garanti del predetto finanziamento avevano concesso in locazione a terzi – una azienda agricola – l'unico compendio immobiliare rimasto in loro proprietà).
• Tribunale di Mantova, Sezione II civile, sentenza 16 febbraio 2021, n. 174 – Giudice Andrea Gibelli