Civile

Mediazione, improcedibilità della domanda per il mancato rispetto del termine

Nota a sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 2 marzo 2021

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di Simona Daminelli*

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 2 marzo 2021 ha dichiarato improcedibile la domanda di parte attrice per tardiva introduzione della mediazione.

Il tema della natura del termine concesso dall'autorità giudiziaria per incardinare il procedimento di mediazione è assai dibattuto.

C'è chi lo ritiene un termine perentorio, chi ordinatorio.

Nel caso esaminato dal tribunale partenopeo, un cliente conveniva in giudizio la banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo, lamentando l'applicazione di condizioni economiche illegittime.

All'esito della prima udienza il Giudice assegnava termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione, termine che però non veniva rispettato.

Per tale ragione, parte convenuta eccepiva il difetto della condizione di procedibilità.

In sentenza, rilevato il mancato rispetto del termine assegnato, il Tribunale ha accolto l'eccezione della banca e ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, per avere parte attrice "colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l'udienza fissata per la verifica delle condizioni di procedibilità".

Esisteva, peraltro, un precedente giurisprudenziale di tenore analogo.

Sul punto, infatti, il Giudice ha richiamato anche un analogo provvedimento assunto dalla Corte d'Appello di Milano, secondo la quale "In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice".

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*A cura di Simona Daminelli, partner di La Scala Società tra Avvocati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

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