Mediazione, la lite temeraria non giustifica l’assenza
Non basta comunicare la mancata partecipazione per lettera all’organismo
Non è giustificata l’assenza all’incontro di mediazione della parte invitata, pur comunicata anticipatamente con una lettera inviata al mediatore e motivata dalla considerazione dell’inutilità della procedura conciliativa alla luce delle pretese temerarie della controparte. Infatti, appare irrilevante la prognosi di impossibilità di un accordo.
La partecipazione alla mediazione è assolutamente doverosa e l’assenza può essere giustificata solo in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Sono le conclusioni cui perviene la Corte d’appello di Genova che, con la sentenza 652/2020 , ha deciso sul gravame relativo al pagamento della sanzione disposta in primo grado per l’ingiustificata assenza al procedimento di mediazione.
La mancata partecipazione era stata giustificata con una lettera inviata al mediatore in cui si esponeva che ogni questione era già stata risolta con altra sentenza e che la procedura conciliativa appariva inutile alla luce delle pretese temerarie della controparte.
I giudici d’appello, dopo aver precisato che le sanzioni per la mancata partecipazione in mediazione senza giustificato motivo (articolo 8, comma 4-bis, Dlgs 28/2010), nel solco di quanto chiarito dalla Cassazione, sono impugnabili con l’appello, hanno respinto l’impugnazione e confermato la sanzione.
Invero, si rileva preliminarmente nella sentenza, che la valutazione di manifesta infondatezza delle ragioni della controparte è stata clamorosamente smentita dall’esito del giudizio. Resta in ogni caso del tutto irrilevante «la prognosi di impossibilità di una conciliazione, in quanto l’introduzione di tale istituto è stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di trovare un accordo amichevole, proprio laddove questo non sia raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti e i loro procuratori dispongono».
La Corte d’appello di Genova evidenzia che nello spirito della norma sul procedimento di mediazione «la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità».
Al riguardo, alcuni tribunali avevano già chiarito come non fossero rilevanti le giustificazioni attinenti al profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione o, comunque, all’infondatezza degli assunti dell’altra parte (Tribunale di Verona, sentenza del 25 maggio 2019, e ordinanza del 13 maggio 2016).
D’altronde, ragionando diversamente, sussisterebbe sempre in ogni causa un qualche giustificato motivo di non partecipazione, posto che se la parte istante condividesse la tesi del suo avversario la lite non sarebbe neppure insorta: «È proprio tale diversità di opinioni che costituisce al tempo stesso la ragion d’essere sia della lite e sia della mediazione» (Tribunale di Roma, sentenza del 23 febbraio 2017).
Federico Ciaccafava
Norme & Tributi Plus Diritto