Civile

Mediazione, mancata partecipazione ingiustificata e regime sanzionatorio

FOCUS GIURISPRUDENZIALE - Selezione delle più recenti pronunce di merito in tema di mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione e sanzione pecuniaria

immagine non disponibile

di Federico Ciaccafava*

A carico della parte che, senza giustificato motivo, non partecipi al procedimento di mediazione il D.lgs. n. 28 del 2010 predispone un apparato sanzionatorio con conseguenze d'ordine processuale e pecuniario. Lo scopo è nel segno di incentivare l'effettiva presenza dei litiganti in sede di procedimento scongiurando in tal modo sconvenienti condotte di precostituito rifiuto nei confronti dello stesso percorso deflattivo.

SANZIONE: IL REGIME PROCESSUALE

In primo luogo, si prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice possa innanzitutto desumere argomenti di prova nell'instaurazione del successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, primo periodo).

SANZIONE: Il REGIME PECUNIARIO

In secondo luogo, sempre in sede di giudizio, la parte costituita – non già quella contumace – che non abbia partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo è condannata dal giudice al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr., art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, secondo periodo).
La disposizione accorda, pertanto, al giudice, nei "casi previsti" dall'art. del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010, ovvero mediazione obbligatoria "ex lege", mediazione "ex officio iudicis" e mediazione c.d. "concordata", rispettivamente di cui commi 1-bis, 2 e 5) uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dall'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti, i quali, assenti senza giustificato motivo, si siano poi costituiti in giudizio.


FOCUS GIURISPRUDENZIALE - Mancata partecipazione ingiustificata: la sanzione pecuniaria

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte costituita – Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Fondamento

In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 espone la parte costituita che non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, alla sanzione pecuniaria costituita dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tale sanzione prescinde dalla soccombenza o meno nel successivo giudizio, essendo collegata al mero inadempimento all'onere di collaborazione previsto dalla normativa citata, senza alcun potere discrezionale per il giudice, fatta salva la prova del giustificato motivo che, tuttavia, non può essere integrato dalla deduzione della correttezza del proprio operato.
Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 29 luglio 2021, n. 3854
_____________________________________________________________
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte costituita – Mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento – Condanna alla sanzione pecuniaria – Comunicazione di non adesione inviata all'organismo adito con esplicitazione delle ragioni – Giustificato motivo – Configurabilità – Esclusione –Fondamento – Principio espresso in giudizio di responsabilità medica-sanitaria

In tema di mediazione obbligatoria, il giustificato motivo che sottrae parte costituita alla statuizione di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria pronunciata dal giudice ex art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 in caso di mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento, non può essere costituito dalla comunicazione di non adesione inviata da quest'ultima all'organismo adito pochi giorni prima dell'incontro di mediazione. Infatti, quando la parte chiamata in mediazione rifiuta di partecipare all'incontro, limitandosi a far pervenire tale comunicazione nella quale rappresenta una siffatta decisione, eventualmente anche illustrando per iscritto le ragioni del diniego a comparire, a prescindere dalla loro validità, deve ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla citata norma, poiché la parte non ha consentito al mediatore di compiere un reale tentativo di conciliazione e non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà pienamente consapevole ed informata all'esito di tale tentativo, sicché la stessa non può evitare la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tribunale di Terni, Sezione civile, sentenza 4 giugno 2021, n. 460
_____________________________________________________________
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Omessa partecipazione della parte costituita in giudizio senza giustificato motivo – Art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 – Irrogazione sanzione pecuniaria – Ambito applicativo – Limiti – Controversie soggette a mediazione obbligatoria – Sussistenza – Principio espresso nell'ambito di un giudizio di responsabilità del Condominio per danni provocati da infiltrazioni idriche provenienti dal comune lastrico solare

9.In tema di mediazione obbligatoria, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio pronunciata dal giudice ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, nei confronti della parte costituita che, senza giustificato motivo, abbia omesso di partecipare al procedimento, riguarda i soli casi previsti dall'art. 5 del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010, vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto la domanda con la quale i nudi proprietari e l'usufruttuaria di un'unità immobiliare, premesso che la procedura di mediazione da loro avviata non aveva sortito alcun effetto per mancata adesione da parte del Condominio, avevano chiesto la condanna di quest'ultimo anche al pagamento della predetta sanzione pecuniaria nell'ambito di un giudizio di responsabilità per danni provocati da infiltrazioni idriche provenienti dal comune lastrico solare; trattasi, infatti, osserva il giudice capitolino, di un'azione risarcitoria e non già di un'azione in materia condominiale (cfr. art. 71-quater disp. att. cod. civ.), sicché l'espletamento della mediazione "ante causam" non costituiva un onere ai fini di procedibilità, non rientrando nell'ambito applicativo del suddetto art. 5 del citato D.lgs. n. 28 del 2010).
Tribunale di Roma, Sezione VII civile, sentenza 7 maggio 2021, n. 7989
_____________________________________________________________
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Omessa partecipazione della parte costituita in giudizio senza giustificato motivo – Art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 – Irrogazione sanzione pecuniaria – Esito del giudizio – Rilevanza – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di contratti bancari

12.In tema di mediazione obbligatoria, la parte convenuta in giudizio la quale non abbia partecipato alla procedura, senza offrire alcuna giustificazione al riguardo, deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010. Tale sanzione prescinde dall'esito del giudizio, in quanto punisce la parte per il fatto stesso di aver mostrato il totale disinteresse in merito al tentativo di mediazione, previsto dalla legge quale condizione di procedibilità (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, pur rigettando tutte le domande introdotte dall'attore nei confronti di un istituto di credito, ha condannato quest'ultimo, in applicazione della citata disposizione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo (Euro 518,00) corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio).
Tribunale di Cassino, Sezione civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 623
________
*Il contributo è tratto dal Percorso di giurisprudenza - Mediazione civile e commerciale , curato per Plusplus24 Diritto dall'Avv. Federico Ciaccafava

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©