«La partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità». Pertanto, in assenza di tali circostanze devono essere applicate le sanzioni introdotte dalla riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022). Né è sufficiente, per giustificare l’assenza, comunicare l’intenzione di non voler...

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