Civile

Mediazione, tempi e delega per evitare l’improcedibilità

Impossibile sanare il procedimento non avviato entro l’udienza per la verifica

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di Fabrizio Plagenza

È la parte appellante a dover introdurre il procedimento di mediazione richiesto dal giudice. Non è possibile sanare il mancato tentativo dopo l’udienza fissata per la verifica. Ed è necessaria la partecipazione personale delle parti, che può solo essere delegata con una specifica “procura sostanziale”. Sono alcuni degli aspetti del procedimento di mediazione da tenere sotto controllo per non rischiare l’improcedibilità dell’appello. A chiarirli sono tre sentenze della Corte d’appello di Napoli (360 del 31 gennaio 2022, presidente Magliulo relatore Marinaro, 420 e 421 del 2 febbraio, presidente D’Ambrosio relatore Marinaro).

L’onere dell’avvio

La sentenza 420, che verte in materia bancaria, richiama il principio enunciato dalla sentenza 19596/2020 della Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui l’onere di introdurre il procedimento di mediazione spetta al creditore opposto. Nel giudizio di secondo grado, per la Corte d’appello di Napoli, dato che «la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza» di primo grado, questo onere «non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante». Questo perché la condizione di procedibilità deve essere assolta da chi ha introdotto la domanda in appello; infatti l’improcedibilità provocherebbe la stabilizzazione della sentenza di primo grado. E ciò sebbene «la procedura mediazione in appello non integri una automatica condizione di procedibilità, ma una facoltà del giudice di creare tale condizione».

I termini

Nel caso esaminato sempre con la sentenza 420, la Corte d’appello aveva disposto la mediazione, ma le parti non l’avevano esperita per tempo: nell’inerzia dell’appellante, era stata la banca appellata ad avviare il tentativo, ma solo dopo l’udienza che la Corte aveva fissato per la verifica della mediazione; e all’unico incontro la parte appellante non si era presentata mentre per la banca appellata aveva partecipato l’avvocato con una normale procura alle liti. Fatti che portano i giudici a concludere per l’improcedibilità dell’appello, perché, spiegano richiamando la sentenza 40035/2021 della Cassazione, «ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità (...) ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo».

Inoltre, nel caso esaminato, anche il processo verbale di mediazione non era stato redatto in modo regolare, in quanto mancavano la sottoscrizione del mediatore e il deposito presso la segreteria dell’organismo. Tanto che i giudici lo ritengono «inesistente».

Sul tema dei tempi del tentativo di mediazione si sofferma anche la sentenza 360, per cui l’improcedibilità dell’appello per mancata mediazione non è sanabile dopo l’udienza di verifica nemmeno se all’udienza la carenza non sia stata eccepita dalla parte né rilevata dal giudice.

La partecipazione

Anche con la sentenza 421 la Corte d’appello di Napoli conclude per l’improcedibilità della domanda giudiziale. In questo caso, il tentativo di mediazione, disposto dal giudice, si era tenuto (e aveva avuto esito negativo) ma per la parte appellante aveva partecipato l’avvocato con una “semplice” procura alle liti. Per i giudici, che richiamano la sentenza 8473/2019 della Cassazione, corrisponde a una «mancata partecipazione al primo incontro», perché mancava una «idonea procura ad negotia che abbia autorizzato il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto» dell’appellante «all’incontro di mediazione, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti».

Principi ribaditi dalla sentenza 360, in cui la Corte d’appello di Napoli sottolinea che nel caso esaminato la mediazione è stata «tempestivamente avviata e completata entro l’udienza di rinvio» ma non «correttamente esperita». Infatti, il procedimento è stato avviato solo dal uno degli attori, una società, che comunque non ha partecipato con il suo legale rappresentante ma solo con l’avvocato «privo di una procura sostanziale ad hoc».

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