Mediazione valida per la Cassazione anche se si va solo al primo incontro
La mediazione - quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - comporta la partecipazione personale delle parti al tavolo conciliativo. Ma ciò non esclude che le parti possano farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, che può essere anche l’avvocato che li assiste purché munito di idonea procura sostanziale. Inoltre, la condizione di procedibilità si può ritenere realizzata al termine del primo incontro di fronte al mediatore, che può concludersi anche con la dichiarazione di indisponibilità delle parti a proseguire la procedura.
In sintesi sono questi i principi indicati dalla Cassazione (III sezione civile) con un’ampia e articolata sentenza depositata il 27 marzo scorso (8473/2019) che, nel tentativo di dirimere il dibattito su taluni aspetti interpretativi della normativa in materia di mediazione, ha riaperto il dibattito sulla sua effettività.
La Suprema Corte (si veda anche Il Sole 24 Ore del 28 marzo) ha affrontato in primo luogo il tema della partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione. Sul punto la risposta appare coerente anche con la prevalente e più attenta giurisprudenza di merito. Infatti, si precisa che «il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta e informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, e aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione». I giudici hanno anche rimarcato la differenza tra l’avvocato che “rappresenta” la parte nel processo e l’avvocato che “assiste” la parte in mediazione: quest’ultimo «esperto in tecniche negoziali» con competenze di tipo relazionale e umano che delineano una «figura professionale nuova».
Fatta questa premessa, la Corte non ritiene però che la partecipazione sia «attività non delegabile» perché manca una norma espressa in tal senso. Per cui afferma che la partecipazione non solo sia delegabile, ma che possa anche essere attribuita al proprio difensore.
Per farsi sostituire le parti devono però conferire la delega «mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia)». Si tratta di una «procura speciale sostanziale», che l’avvocato non può autenticare poiché tale potere è limitato alla rappresentanza processuale che, per quanto possa essere ampia, non include anche la sostituzione sostanziale della parte in mediazione.
La Cassazione ha affrontato inoltre il tema più complesso e delicato della effettività della mediazione. Sulla scia di alcune pronunce del tribunale di Firenze del marzo 2014, la giurisprudenza di merito (anche in grado di appello) si è orientata nel ritenere che la mediazione, per essere tale, debba essere effettiva. Si tratta di una interpretazione stringente del testo normativo, proposta da molti giudici per responsabilizzare e rendere efficace la scelta normativa posta con la condizione di procedibilità.
Ma la Cassazione non condivide l’orientamento dei giudici di merito. Ritiene infatti che ciascuna parte possa inibire la prosecuzione della procedura esprimendo un “parere negativo” alla prosecuzione dopo l’informativa resa dal mediatore al primo incontro. Secondo la Suprema Corte, infatti, «è richiesta l’attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte; è richiesta altresì la compariazione personale davanti al mediatore», con la possibilità di delegare un terzo, «e la partecipazione al primo incontro (...). Non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo a impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio».
La pronuncia della Cassazione potrebbe mettere in crisi le buone prassi attivate in diversi tribunali finalizzate a valorizzare l'effettività della mediazione non quale mera sessione informativa o semplice quanto inutile transito pre-processuale. Di certo tra i giudici di merito resteranno posizioni di dissenso, nell'attesa che il legislatore valuti se e come intervenire.D'altronde è inevitabile che le innovazioni che attingono a diverse radici culturali possono trovare resistenze anche solo nelle pieghe delle interpretazioni che talune norme - a volte poco puntuali e a volte troppo - offrono all'argomentazione giuridica.
Le posizioni della suprema corte e dei tribunali