Penale

Medici, falso ideologico per chi prescrive farmaci al buio

di Patrizia Maciocchi

Stop della Cassazione alle ricette scritte dai medici la “buio”, senza una conoscenza diretta delle patologie del paziente. Chi lo fa rischia la condanna per falso ideologico, anche se la prescrizione viene fatta su una ricetta bianca. La Cassazione (sentenza 28847), conferma la responsabilità de medico nel reato, previsto dall’articolo 481-bis del Codice penale. Nello specifico l’imputato era stato condannato per aver fatto un favore ad un farmacista che aveva venduto un farmaco senza ricetta e chiedeva ora una “pezza d’appoggio”, per un paziente del tutto sconosciuto al medico.

Per la difesa il reato non c’era, visto che la difesa le ricette “incriminate” erano bianche e dunque, a differenza delle rosse non a carico del servizio sanitario nazionale. E il medico di base non aveva poi agito come pubblico ufficiale. La ricetta bianca era una semplice scrittura privata, che non riportava fatti di cui doveva essere provata la verità. Solo un modo per rimuovere l’ostacolo che la legge pone alla vendita di tutti i farmaci non da banco.

Ma Suprema corte conferma il reato, commesso da una persona che svolge un servizio di pubblica utilità. E ricorda che anche la prescrizione sul ricettario bianco - che il medico deve usare quando svolge attività privata, intramoenia compresa - presuppone un accertamento della sussistenza di un patologia che giustifichi la somministrazione del prodotto, a prescindere dall’obbligo di indicare la diagnosi.

Una ricognizione diretta, imposta anche dal Codice deontologico dei camici bianchi che obbliga i sanitari ad indicare nelle ricette, solo dati clinici constatati.

E questo per evitare le ricette di comodo. La Suprema corte chiarisce che non può essere considerata attività ricognitiva «nonostante la prassi diffusa in tal senso, quella del medico che prescriva un farmaco semplicemente colloquiando al telefono con un assistito mai incontrato, il quale descrive determinati sintomi, senza averlo mai visitato e senza neanche conoscerne, ad esempio, le potenziali reazioni allergiche ad un determinato farmaco». In linea generale dunque la prescrizione di un medicinale presuppone una vista o la conoscenza diretta di un patologia, a prescindere dal loro colore.

Le regole più stringenti dettate per la ricetta rossa sono giustificate dal fatto che quanto prescritto pesa sul servizio sanitario nazionale, e può essere usata contro il medico, in caso di uso inappropriato, davanti alla Corte dei conti.

Circostanza che non vale per la bianca che conserva comunque la sua valenza di certificativa: il beneficiario deve dunque rientrare nella categoria dei soggetti che hanno diritto alla prestazione.

Nel caso esaminato per i giudici di legittimità non c’è dubbio che il camice bianco abbia rilasciato certificazioni di comodo, scrivendole sotto dettatura del farmacista, che aveva indicato le date utili e il tipo di medicinale da richiedere.

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