Lavoro

Medici specialisti ambulatoriali, il rapporto di lavoro con il SSN è "unico"

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 757/2021, ha riconosciuto il diritto di un medico, dipendente ASL nonché titolare di ulteriori incarichi presso altri distretti e strutture sanitarie della provincia, a vedersi trasformato a tempo indeterminato l'incarico presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria nelle more cessato poiché a termine

di Gerardo Mauriello*

A mente dell'art. 13, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie 2006/2009:"…..il rapporto con il SSN è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende…".

Il successivo articolo 14, comma 4, chiarisce poi che "…..all'atto della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, anche solo presso una sola azienda regionale, il rapporto deve intendersi trasformato a tempo indeterminato dalla stessa data anche presso le altre aziende o enti….".

Sulla scorta di tali principi, il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, con sentenza n. 757/2021 , pubblicata il 16.4.2021, ha riconosciuto il diritto di un medico, dipendente ASL nonché titolare di ulteriori incarichi presso altri distretti e strutture sanitarie del medesimo ambito provinciale, a vedersi trasformato a tempo indeterminato l'incarico presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria nelle more cessato poiché a termine.

Il professionista, in realtà, come rilevato dal giudice del lavoro, aveva, nel frattempo, già ottenuto dall'ASL di riferimento la trasformazione degli incarichi a tempo indeterminato, trasformazione che, però, la convenuta azienda ospedaliera aveva negato, ritenendo concluso il rapporto con lo spirare del termine.

Pertanto, il medico si è visto costretto a richiedere tutela in sede giudiziaria al fine di ottenere la conversione del rapporto sfuggito alle prescrizioni dell'accordo collettivo.

Il Tribunale, con la indicata sentenza, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda presentata dal professionista, riconoscendo applicabile, al caso concreto, le prescrizioni di cui agli artt. 13, 3 c., e 14, 4 c., dell'accordo collettivo nazionale 2006/2009, prescrizioni peraltro attuate in precedenza dalla competente ASL di riferimento che, nelle more, aveva già provveduto alla trasformazione degli incarichi di cui il professionista era titolare presso altre strutture d'ambito.

Il giudice di primo grado, pertanto, è ritornato su una questione piuttosto dibattuta anche in sede consultiva, ribadendo il carattere assoluto ed oggettivo del principio di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il Servizio Sanitario Nazionale, previsto dapprima dalla L. 412/1991 e, successivamente, dalla L. 662/1996 e ss.mm.ii.

Tali principi, se da un lato costituiscono espressione di un indubbio "favor" nei confronti del personale medico dall'altro comportano, a contrario, il divieto per gli stessi di svolgere l'attività libero-professionale in strutture private convenzionate o accreditate con il servizio nazionale, residuando l'ulteriore attività all'interno (intra moenia) o all'esterno (extra moenia) delle strutture sanitarie solo fuori dall'orario lavorativo.

Il Tribunale di Salerno, quindi, ha ordinato alla Azienda Ospedaliera Universitaria di "ricostituire" il rapporto cessato con il professionista e di trasformarlo a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto e contestuale riconoscimento dell'anzianità di servizio in via continuativa.

I detti principi trovano ulteriore conferma negli accordi collettivi più recenti ed in particolare nell'ultimo siglato in data 31.3.2020, allorquando all'art. 19, 13 c., si chiarisce espressamente che le Aziende del comitato zonale gestiscono unitariamente il rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti che operano presso più Aziende dello stesso ambito zonale, o presso le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 1.

Allo stesso modo l'art. 21, 2 c., stabilisce che lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca specialistica o area professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o più Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra Regione.

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*A cura di Gerardo Mauriello, avvocato specializzato in diritto del lavoro

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