Lavoro

Medici specializzandi 1992/93 - 2005/06, “borse” senza adeguamenti al costo vita

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite, sentenza n. 20006/2024, sciogliendo un contrasto giurisprudenziale, ed affermando un principio di diritto

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di Francesco Machina Grifeo

L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale rispetto al tabellare minimo dei medici dipendenti del Ssn. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili con la sentenza n. 20006/2024, sciogliendo un contrasto giurisprudenziale, ed affermando un principio di diritto.

Ad impedire il doppio adeguamento, spiega il Collegio al termine di dissertazione di 44 pagine che ripercorre tutta la disciplina e giurisprudenza sulla materia, è stato il “blocco previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002”.

Accolto dunque il ricorso dei Ministeri della Università, Salute, Economia e della Università di Catania condannati nel 2019 dalla Corte di Appello di Catania a pagare le differenze non corrisposte.

La Sezione Lavoro aveva rimesso gli atti alla Prima Presidente, con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024, ponendo la seguente questione: «se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991».

Le S.U., tra l’altro, ricordano che l’articolo 6, comma 1, Dlgs n. 257 del 1991 descrive così il previsto meccanismo di «rideterminazione triennale»: «a partire dal 10 gennaio 1992» l’importo delle borse di studio «è rideterminato, ogni triennio», «in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale».

La previsione, prosegue, non autorizza alcun automatismo, né fonda di per sé l’esistenza di un diritto di credito liquido ed esigibile immediatamente azionabile, essendo pur sempre la rideterminazione triennale affidata ad un provvedimento del Ministero della Sanità, di concerto con il MIUR e l’allora Ministero del Tesoro.

Data la decorrenza indicata (10 gennaio 1992), continua il ragionamento, il primo triennio venne a scadere il 31 dicembre 1994 e, di conseguenza, la prima rideterminazione, da valere per il triennio successivo, della borsa di studio avrebbe dovuto farsi il (o comunque a decorrere dal) 10 gennaio 1995. Ciò, però, a condizione che nel triennio precedente (1992 1994) fosse intervenuto l’ipotizzato miglioramento stipendiale tabellare minimo. Tale presupposto, nella specie, è mancato per effetto del blocco della contrattazione collettiva (o comunque della sua efficacia).

Il primo rinnovo contrattuale successivo, con effetti migliorativi anche sul trattamento economico, risulta il 5 dicembre 1996 (C.C.L.N. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità). Il miglioramento stipendiale, in quanto intervenuto nel triennio 1995-1997, avrebbe potuto costituire la base di una rideterminazione delle borse di studio solo per il triennio successivo 1998-2000. A bloccare quest’ultima rideterminazione è, però, intervenuta l’articolo 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, con effetti poi successivamente prorogati, senza soluzione di continuità, fino al termine di efficacia dello stesso Dlgs n. 257 del 1991.

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